Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23785 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14920/2017 proposto da:

CLEA S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo

studio dell’Avvocato PAOLA AMBRUOSI che la rappresenta e difende in

virtù di delega in atti.

– ricorrente –

contro

P.G.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato VALERIA VIRDIS giusta delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DISTACCATA di SASSARI, depositata il 22/03/2017 R.G.N. 339/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza n. 69/2017 la Corte di appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – in parziale riforma della pronuncia n. 159 del 2014 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra P.G.P. e la Clea spa (ora in liquidazione) dall’1.10.1999 al 19.9.2005; ha dichiarato l’inefficacia dell’informale recesso datoriale del 19.9.2005 ordinando il ripristino del rapporto di lavoro e condannando al società al risarcimento del danno (parametrato alla retribuzione mensile di fatto non percepita dal lavoratore) dall’epoca del licenziamento fino al ripristino del rapporto nonchè alla ricostituzione della posizione previdenziale; ha rigettato, infine, la domanda diretta al pagamento degli importi richiesti a titolo di tredicesima, di ferie non godute, festività non godute e permessi retribuiti non goduti.

Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Clea spa in liquidazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso P.G.P..

Il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il ricorso principale, in sintesi, si censura:

1) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2094 e 2222 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 115,116,244 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento alla riqualificazione del rapporto oggetto del giudizio, per avere la Corte territoriale, attraverso una errata valutazione delle prove e con un iter logico incomprensibile, contraddittorio ed illogico, confuso e trattato come un unicum le argomentazioni atte a ritenere dimostrata la natura subordinata del rapporto stesso.

2) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 2094, 2697 e 2729 c.c., sulla imputazione del rapporto di lavoro oggetto del giudizio in via esclusiva in capo alla Clea spa, per avere errato la Corte di merito, pur in presenza di un accertamento secondo cui la prestazione del P. era stata resa in favore di tre società (Dea, Mida e Biancasarda), ritenuto sulla base di documentazione prodotta dal P., ma contestata dalla Clea spa, e mediante congetture prive di qualsivoglia giuridico fondamento, che il potere direttivo e disciplinare fosse stato svolto pur sempre dalla società, sebbene non fosse stato provato un collegamento economico-funzionale tra le varie società con l’accertamento della sussistenza di un unico centro di imputazione.

3) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, L. n. 604 del 1996, art. 2, comma 1, L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio, per avere erroneamente valutato la Corte di merito, come lettera di licenziamento, la comunicazione procuratoria del 20.7.2005, sottoscritta da un avvocato e non del legale rapp.te della società nè da altro soggetto munito del potere di recedere da contratti di lavoro e, peraltro, non indirizzata al lavoratore ma agli avvocati cui aveva conferito mandato, il cui contenuto si sostanziava non nella comunicazione di risolvere un rapporto lavorativo, bensì sul presupposto della intervenuta interruzione del rapporto. Si sostiene che i giudici di seconde cure avevano omesso di esaminare tale fatto che dimostrava l’allontanamento volontario del P. sin dal mese di giugno 2005, in relazione al quale l’invio di certificati medici a far tempo da agosto 2005, il tentativo di rientro al lavoro del 19 settembre 2005 ed infine la lettera del 20.9.2005 rappresentavano la manovra di configurare un avvenuto licenziamento orale mai, però, verificatosi.

I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.

Deve precisarsi che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tema di ricorso per cassazione, poi, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

In realtà tutte le censure, sebbene articolate sotto il profilo di plurime violazioni di legge, tendono a fare valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte. Al riguardo va osservato che non può essere proposto un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento giacchè, diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e cioè di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità.

Nel caso de quo, la Corte ha congruamente e compiutamente motivato Sulle questioni indicate, sia in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro, sia sulla riferibilità a Clea spa del rapporto lavorativo del P., senza che possano essere evidenziate carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità.

Il terzo motivo è, infine, anche esso inammissibile.

In primo luogo, la censura difetta di specificità perchè non è trascritto, al fine di consentire una verifica adeguata della doglianza, il testo della comunicazione del luglio 2005 che, secondo la impostazione difensiva della ricorrente, non avrebbe rappresentato una lettera di licenziamento bensì, unicamente, un atto ricognitivo di una già intervenuta interruzione del rapporto.

In secondo luogo, va sottolineato che i fatti storici dell’invio della comunicazione e del comportamento del P., successivamente al periodo di malattia e all’offerta della sua prestazione lavorativa, sono stati valutati dalla Corte territoriale con la prospettazione di una opzione interpretativa della vicenda adeguatamente motivata: e ciò esclude il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la nuova riformulazione della disposizione, applicabile ratione temporis, nella lettura interpretativa data dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 8053/2014).

In terzo ed ultimo luogo, deve osservarsi che la violazione di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, non si ha quando non vi sia stata l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di una adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 12.4.2011 n. 8294; Cass. 2.12.2014 n. 25509): tale riferimento è ravvisabile nella gravata sentenza.

Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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