Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23785 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 02/05/2017, dep.11/10/2017),  n. 23785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9191/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA SERVICE s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, M.G., e CATTOLICA ASSICURAZIONE SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. prof. Raffaello Lupi e dall’avv. Claudio

Lucisano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del

predetto ultimo difensore, in Roma, alla via Crescenzio, n. 91;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, Sezione staccata di Verona, n. 136/15/13, depositata in data

6 novembre 2013.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del19 aprile 2017 dal

Cons. LUCIOTTI Lucio;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

generale, Dott. Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso;

udito l’avv. Giancarlo Caselli, per l’Avvocatura Generale dello

Stato; uditi gli avv.ti Raffaello Lupi e Claudio Lucisano, per le

controricorrenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di acquisizione documentale effettuata presso la DICA s.p.a, successivamente incorporata dalla Cattolica Service s.c.p.a., facente parte, quale consolidata, del gruppo Cattolica Assicurazioni, l’Agenzia delle entrate, sul presupposto che l’attività svolta dalla predetta società in favore della capogruppo, consistente nell’espletamento tramite cali center delle prestazioni di gestione dei sinistri, dalla ricezione delle denunce fino alla liquidazione dei danni, e di altri servizi connessi, non potesse considerarsi ausiliaria o accessoria di quella assicurativa, e ritenendo che, pertanto, aveva errato la società contribuente a fatturare tali prestazioni in esenzione dall’IVA ai sensi della L. n. 133 del 1999, art. 6, emetteva due avvisi di accertamento relativamente all’anno di imposta 2005, con i quali procedeva alla rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA, IRAP ed IRES nei confronti della società contribuente.

2. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla società contribuente, veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso principale, e dalla società contribuente con ricorso incidentale, dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto che con la sentenza n. 136 del 6 novembre 2013 rigettava l’appello dell’ufficio sostenendo che l’attività di accertamento e liquidazione dei danni svolta dalla DICA s.p.a. e, quindi, dalla Cattolica Service s.c a r.l. nei confronti del Gruppo Cattolica Assicurazioni, andasse qualificata come accessoria di quella principale, in tal senso essendosi orientata sia l’ISVAP nel regolamento n. 15/08 che la stessa Agenzia delle entrate nelle risoluzioni n. 90/E del 2004 e 208/E del 2002. La CTR veneta, quindi, riteneva superfluo l’esame dei motivi di appello incidentale proposto in quel giudizio dalla società contribuente.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso e memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 6, nonchè artt. 1174,1419,1882 e 1904 c.c., per avere i giudici di appello errato nel ritenere che quelle svolte dalla DICA s.p.a., fossero prestazioni ausiliarie di quella assicurativa sul presupposto che il diverso assunto sostenuto dall’Ufficio contrastava con il concetto di ausiliarietà delle prestazioni di accertamento e liquidazione del danno, espletate dalla società contribuente, ricavabile da documenti di prassi, quali il regolamento ISVAP n. 15/08 e le risoluzioni della stessa Agenzia n. 90/E del 2004 e 208/E del 2002, oltre che da giurisprudenza di merito.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazione alla medesima questione posta nel primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando in particolare che i giudici di appello avevano omesso di spiegare le ragioni di condivisione dei regolamenti ISVAP, delle risoluzioni ministeriali e delle pronunce di merito indicate in motivazione, senza adeguatamente considerare le opposte ragioni prospettate dall’amministrazione finanziaria.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

4. Il ricorso pone la questione di quali prestazioni di servizio aventi carattere ausiliario ed accessorio siano riconducibili nell’area di esenzione prevista dalla L. n. 133 del 1999, art. 6, commi 1 e 3, lett. a), (vigente ratione temporis, e quindi come dapprima modificato dalla L. n. 342 del 2000, che ha esteso la predetta esenzione anche ai gruppi societari, e successivamente abrogato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 262, c.d. Finanziaria 2008) ed in particolare, con riferimento alle attività assicurative, se possano esservi ricomprese quelle, espletate anche mediante cali center, di gestione dei sinistri, dalla ricezione della denuncia fino alla liquidazione del danno.

4.1. La citata disposizione prevede che alle prestazioni di servizi rese a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’art. 2359 c.c., commi 1 e 2, si applica l’esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi rese nell’ambito delle attività di carattere ausiliario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 59, comma 1, lett. c).

La norma, come chiarito dall’Agenzia delle entrate in diverse risoluzioni (n. 164 del 23/10/2001 e n. 6/E del 3/02/2004) “è volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l’imposta assolta a monte, per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro rata, subiscano una penalizzazione quando affidano all’esterno la fornitura di servizi ausiliari per l’espletamento della propria attività”.

5. Ciò posto, pare opportuno premettere, in via generale, che il ciclo economico assicurativo viene di regola ripartito in tre fasi (in tal senso l’allora ISVAP – ora IVASS -, in Quaderno n. 8, Temi di diritto assicurativo, Rassegna dei contributi di studio del servizio legale nel 1999, ricordato anche nella citata ris. n. 6/E del 2004): quella assuntiva dei rischi (ovvero, di stipula dei contratti), quella gestoria (di impiego dei premi incassati) ed infine quella liquidatoria (di accertamento dei sinistri ed erogazione degli eventuali risarcimenti), che possono essere congiuntamente o separatamente esternalizzate (c.d. outsourcing), ovvero affidate a terzi, nel qual caso non si pongono questioni di esenzione delle operazioni, in quanto sicuramente escluse dall’ambito di operatività della sopra citata disposizione. Il problema invece si pone quando una delle predette fasi, normalmente quella liquidatoria, è affidata a società del gruppo e ciò perchè, come osservato in dottrina, l’eventuale assoggettamento ad IVA di operazioni che dovrebbero, invece, essere esenti, genererebbe effetti distorsivi sul piano della concorrenza, con perdita di competitività ed una maggiorazione dei premi a carico dell’utente finale (l’assicurato).

La finalità di evitare simili effetti ha ispirato il Legislatore sia quando ha esteso l’esenzione ai gruppi societari (con la L. n. 342 del 2000), sia quando ha, invece, ritenuto di ridurre l’area di esenzione, limitandola ai soli consorzi, ma estendendola a tutti i tipi di prestazione da questi effettuate (con la L. n. 244 del 2007, art. 1,comma 261, lett. b), c.d. Finanziaria 2008, introducendo il al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 2, dettato in materia di “operazioni esenti dall’imposta”), sia, infine, quando ha definitivamente escluso dall’assoggettamento all’IVA le prestazioni di servizio infragruppo, prevedendo, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70 quinquies, comma 1, introdotto dalla L. n. 232 del 2016, che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli artt. 2 e 3”.

6. Non di particolare ausilio, ai fini della risoluzione della questione in esame, sono i documenti di prassi emanati in materia, giacchè un sia pur rapido esame degli stessi non consente di rilevare uniformità interpretative del dettato legislativo.

6.1. Invero, ancorchè l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 6/E cit. abbia fatto proprio il principio affermato dall’ISVAP (nel suindicato “Quaderno n. 8”), secondo cui “Parrebbe eccessivo trarre dall’ormai diffuso fenomeno dell’outsourcing la conseguenza che qualsiasi attività, anche quella essenziale e caratterizzante il ciclo operativo dell’impresa assicurativa, come ad esempio l’accertamento del danno e la liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, possa – qualora venga svolta da una società esterna – definirsi non più necessaria ed indispensabile, ma semplicemente ausiliaria di quella assicurativa” (avendo peraltro già precisato nella risoluzione n. 208/E del 25/06/2002, che l’esenzione prevista dalla L. n. 133 del 1999, art. 6, è applicabile alle “attività che si distinguono da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo al fine, ma in termini più lati di attività servente e collaterale di quella principale”, escludendosi il beneficio in esame alle “prestazioni di servizi rese da società del gruppo che svolge attività rientrante nel così detto “core business” del committente”, ma non ai “corrispettivi relativi alle altre prestazioni di servizi, quali quelli immobiliari, informatici e di cali center, di gestione amministrativa e di gestione del personale, che presentano un chiaro nesso di ausiliarietà o strumentalità con l’attività principale”), a diversa soluzione è poi pervenuta nella risoluzione n. 90 del 9/07/2004. In questa l’Agenzia delle entrate, allineandosi al parere fornito dall’ISVAP (con nota prot. n. 455123 del 28/04/2004), cui si era rivolta sul presupposto che “l’individuazione delle attività ausiliarie in campo assicurativo appare particolarmente problematica, in considerazione della vaghezza dei riferimenti contenuti nella citata L. n. 133 del 1999, art. 6, affermava che “le attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro possono essere considerate attività ausiliarie a quella principale assicurativa”, come tali soggette al regime di esenzione di cui alla citata disposizione. E ciò in quanto l’ISVAP, nel predetto parere, dopo aver circoscritto “il perimetro della c.d. “attività ausiliaria”” sulla base dei “criteri che discendono dal modo stesso in cui è costruita la relazione di “ausiliarietà”, ossia: deve trattarsi di attività direttamente rivolta al servizio dell’attività principale (…); deve inserirsi nel ciclo economico dell’altra; deve risolversi in un rapporto di accessorietà e di complementarietà rispetto all’altra”, aveva sostenuto che le attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, “pur facendo parte del ciclo economico dell’impresa di assicurazione, costituiscono attività ausiliarie, come tali esercitabili da un’impresa distinta senza che per il loro svolgimento in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione; ciò a differenza dell’attività assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo”.

6.2. Della questione in esame si è ampiamente occupata la Corte di giustizia che nella sentenza del 25/02/1999 in causa C-349/96, Card Protection Plan Ltd (punto 26), ha fornito “i giusti criteri per decidere, ai fini IVA, se un’operazione che è composta da più elementi debba essere considerata come una prestazione unica o come due o più prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente”.

6.3. Ricordato che per la giurisprudenza unionale “i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., sentenze Skandia, punto 32 e Taksatorringen, punto 36, citate)” e che “le dette esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario che mirano ad evitare divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’IVA e che devono essere inquadrate nel contesto generale del sistema comune dell’IVA (v. sentenza Skandia, punto 23, citata)” (cfr. Corte di giustizia, sent. 3 marzo 2005, in causa C472/03, Arthur Andersen, punti 24 e 25, e numerose altre, anche precedenti, come la sentenza del 25/02/1999 in causa C-349/96, Card Protection Plan Ltd, e, conforme alla prima parte, sentenza del 17/03/2016, in causa C-40/15, Aspiro, punto 20), la Corte di giustizia nella citata sentenza Card Protection Plan Ltd, dopo aver ribadito (al punto 29) che “ciascuna prestazione di servizio dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente e che “la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA”, ha affermato (al punto 30) il principio in base al quale “si configura una prestazione unica in particolare nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una prestazione accessoria o alcune prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale” e che “una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sè stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin, Racc. pag. 1-6229, punto 24)”.

6.4. Sulla scia di tale pronuncia si pone la più recente sentenza della Corte di giustizia del 17/03/2016, in causa C-40/15, Aspiro, che, occupandosi di questione analoga a quella qui vagliata, ovvero se una società che non sia impresa assicuratrice, nè mediatore o intermediario di assicurazione, e non sia responsabile nei confronti degli assicurati, effettui l’insieme dei servizi relativi alla liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un’impresa assicuratrice, ha affermato che tali servizi non rientrano nell’esenzione prevista dall’art. 135, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che stabilisce che “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.

A tale conclusione è pervenuta muovendo dalla data nozione di “operazione di assicurazione”, che è quella con la quale “l’assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto (sentenze CPP, C 349/96, EU:C:1999:93, punto 17, e Taksatorringen, C 8/01, EU:C:2003:621, punto 39)” (sentenza Aspiro citata, punto 22) e che implica, per sua natura, “che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato (v. sentenza Taksatorringen, C 8/01, EU:C:2003:621, punti 40 e 41)” (punto 23 sent. cit.), con la conseguenza che la liquidazione dei sinistri, “benchè (…) costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione laddove comprende, nel caso di specie, la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonchè la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, (…) non può configurare un’operazione di assicurazione” ai sensi della direttiva IVA (punto 25), nel caso in cui il prestatore del servizio di liquidazione “non si è impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non è in alcun modo vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale” (punto 24). Ha aggiunto, altresì, la Corte che, pur non essendo determinante che il prestatore di servizi possieda la qualifica di mediatore od intermediario di assicurazione (punto 35), “l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore (…) non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione” (punto 40), perchè non rientra “”tra le prestazioni “effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA”” (punto 41), così configurando “non prestazioni di servizi effettuate da un intermediario di assicurazione, bensì un frazionamento delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione (v., in tal senso, sentenza Arthur Andersen, C 472/03, EU:C:2005:135, punto 38)” (punto 42).

Ha quindi conclusivamente affermato la Corte (punto 44) che “l’operazione consistente semplicemente nell’affidare il trattamento dei sinistri a un terzo, senza che tale esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione, non è esente da IVA”.

7. Questa Corte ha recepito integralmente i citati principi unionali nella recente sentenza n. 22429 del 2016, in cui ha affermato il principio secondo cui “in tema di IVA, l’esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, per le “operazioni di assicurazione” si estende, in considerazione della giurisprudenza comunitaria, alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, a tal fine occorrendo individuare gli elementi caratteristici dell’operazione per stabilire se il soggetto passivo – anche quando il contratto sia stato concluso in coassicurazione con una pluralità di imprese obbligate “pro quota” alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia delegato dagli altri alla gestione e all’esecuzione del rapporto assicurativo, con o senza spendita del nome degli altri – fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte, oppure un’unica prestazione, accompagnata, o meno, da altre prestazioni accessorie, e sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato direttamente nei confronti dell’assicurato a garantirgli la copertura del rischio, vincolandosi all’assicurato con un rapporto contrattuale”.

8. Orbene, ritiene il Collegio che, sulla scia di tali orientamenti, cui deve darsi seguito in assenza di ragioni per discostarsene, va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo.

8.1. Invero, i giudici di appello, peraltro male interpretando la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 208/E del 25/06/2002 (v. il precedente p. 6.1.), hanno ritenuto di adeguarsi alle conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 90/E del 9/07/2004 sulla base di un parere dell’ISVAP, secondo cui le attività di accertamento e di liquidazione del danno costituirebbero attività ausiliarie di quella assicurativa in quanto “esercitabili da un’impresa distinta senza che per il loro svolgimento in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione”, a differenza di quanto invece avviene per “l’attività assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo” (cosi nella risoluzione citata).

E’ evidente che la necessità di autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa e non per quella di accertamento e liquidazione del danno assicurato è evenienza che potrà avere un qualche rilievo nel settore assicurativo (di specifica competenza dell’ISVAP, ora IVASS), ma di certo non in quello fiscale, e specialmente ai fini della qualificazione dell’operazione ai fini IVA come prestazione unica (in cui la seconda sia semplicemente accessoria alla prima) o come prestazioni autonome che devono essere valutate separatamente. Conseguentemente, l’Agenzia delle entrate non ha correttamente interpretato il parere dell’ISVAP, che avrebbe dovuto circoscrivere nell’ambito delle competenze proprie di detto istituto e non farlo trasmigrare sic et simpliciter in ambito fiscale, senza tener conto dell’orientamento giurisprudenziale unionale già all’epoca convergente verso una limitata estensione dell’esenzione IVA in materia di attività ausiliarie o accessorie di quella propriamente assicurativa.

9. Orbene, alla stregua di tali considerazioni complessive e della circostanza che quella espletata nel caso di specie dalla società consolidata è prestazione accessoria (di liquidazione dei sinistri) rispetto a quella assicurativa svolta dalla società consolidante, effettuata in assenza di rapporto contrattuale con l’assicurato e “senza che tale esternalizzazione sia legata al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’impresa di assicurazione in vista della conclusione di contratti di assicurazione” (sentenza Aspito, cit., punto 44), la sentenza impugnata, in accoglimento dei motivi di ricorso, va cassata e la causa va decisa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere, con rigetto degli originari ricorsi della società contribuente.

10. Le spese processuali, di tutti i giudizi, vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità e novità delle questioni trattate. Risultando soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

accoglie il primo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi della società contribuente, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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