Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23785 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 02/09/2021), n.23785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19077/2019 proposto da:

K.M.S., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie

38 presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania, rappresentato e

difeso dall’avvocato Nanula Valentina;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 32/2019 pubblicata il 10/1/2019 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da K.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della corrispondente domanda da parte della Commissione Territoriale. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per timore di essere ucciso dal padre della sua fidanzata, che era contrario alla loro relazione sentimentale ed era sostenitore del partito (OMISSIS). La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, considerato che i motivi di espatrio era afferenti alla sfera personale e familiare e che dalle ricerche effettuate non era emersa alcuna criticità circa i rapporti tra le due religioni, coesistenti in modo pacifico.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere la Corte di merito assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Lamenta la mancata consultazione delle fonti internazionali e la carenza di motivazione sugli elementi fondanti la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ed anche della lett. b) citato articolo. Lamenta l’omessa acquisizione di informazioni d’ufficio e l’omesso approfondimento della situazione di violenza indiscriminata e di insicurezza nel suo Paese, in base a fonti internazionali, sulle condizioni generali del (OMISSIS), nonché in relazione alle strutture penitenziarie, alle condotte tenute dalla polizia nei confronti degli arrestati ed anche per il dilagare di fenomeni di stampo corruttivo delle forze locali di sicurezza, alle limitazioni dei diritti civili, agli episodi di criminalità e di terrorismo e con riferimento ai rischi che corrono coloro che, come il ricorrente, in caso di rimpatrio hanno fondato timore per la propria incolumità.

2. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione umanitaria, per non avere la Corte di merito preso in considerazione il fatto che egli ha stabile occupazione ed è regolarmente retribuito, non ha precedenti penali, né procedimenti penali pendenti a suo carico. Richiama la pronuncia di questa Corte n. 4455/2018, nonché numerose pronunce di merito e deduce che la Corte di merito non ha effettuato alcun bilanciamento tra la sua situazione in Italia e quella in cui si troverebbe in caso di rimpatrio.

Ne consegue che – in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria – si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA