Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23784 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/10/2017, (ud. 31/01/2017, dep.11/10/2017),  n. 23784

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14848/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ESPRINET s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.F., rappresentata e difesa, per procura speciale notarile,

dagli avv.ti Andrea Russo e Tonio Di Iacovo, con domicilio eletto

presso lo studio dei predetti difensori, in Roma, viale Castro

Pretorio, n. 122;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 6395/06/2014, depositata in data 4 dicembre 2014;

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

Udito l’avv. Giammario Rocchitta, per la ricorrente Avvocatura

Generale dello Stato;

Udito l’avv. Tonio Di Iacovo, per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito della notifica alla Esprinet s.p.a. di due avvisi di accertamento per recupero a tassazione di maggiore IVA, IRES ed IRAP, con applicazione di sanzioni ed interessi, emessi dall’Agenzia delle entrate con riferimento agli anni di imposta 2002 e 2003, la società contribuente ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano provvedendo alla definizione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, nonchè al pagamento del 50% della imposte accertate a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, quindi, a seguito di pronunce di rigetto dei ricorsi di primo grado, al pagamento dei due terzi delle imposte accertate, al netto di quanto già versato, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, di cui alla cartella di pagamento oggetto di sgravio parziale relativamente alle sanzioni erroneamente iscritte a ruolo perchè precedentemente definite ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. citato; infine, senza attendere l’iscrizione a ruolo e previo accordo con l’ufficio finanziario, provvedeva al pagamento diretto dell’importo residuo, maggiorato degli interessi e delle sanzioni IVA per complessivi Euro 267.312,30, corrispondente al 30% della maggiore imposta accertata e non versata entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli atti impositivi.

1.1. Successivamente, in data 21 luglio 2011, la società contribuente avanzava istanza all’amministrazione finanziaria con la quale chiedeva, in via principale, il rimborso dell’importo versato a titolo di sanzioni (per complessivi Euro 267.312,30) o, in subordine, il rimborso delle sanzioni versate in relazione agli importi pagati a titolo di IVA in pendenza di giudizio (pari ad Euro 178.208,20).

1.2. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che accoglieva la richiesta avanzata dalla società contribuente in via subordinata, negando la restituzione della differenza (pari ad Euro 89.104,10), corrispondente alla sanzione dovuta in relazione all’IVA non iscritta a ruolo, in quanto oggetto di pagamento diretto, veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accoglieva il ricorso con sentenza che veniva impugnata dall’Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che con la sentenza n. 6395 del 4 dicembre 2014 rigettava l’appello, sostenendo che nel caso di specie non si verte nella fattispecie disciplinata dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, bensì di versamento diretto eseguito dal contribuente in modo irrituale ma con il consenso dell’amministrazione finanziaria, che l’adozione di un procedimento irrituale non può comportare una sanzione aggiuntiva per esso non previsto e, infine, che l’ufficio, consentendo tale modalità di versamento, aveva conseguito il vantaggio di ottenere rapidamente la somma dovuta senza sopportare i costi di riscossione.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato a nove motivi.

3. Il ricorso perviene da rinvio della sesta sezione di questa Corte disposto per novità della questione che esso pone.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2, in combinato disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. citato all’ipotesi di pagamento diretto, e quindi senza previa iscrizione a ruolo, dell’imposta che era residuata all’esito dei versamenti frazionati effettuati dalla contribuente in pendenza di giudizio.

2. Premessa preliminarmente l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del motivo proposto dalla difesa erariale per vizio di autosufficienza e di specificità, in quanto, diversamente da quanto si sostiene nel controricorso, nello stesso sono ben esattamente individuate le censure rivolte alla sentenza impugnata e vengono esaurientemente argomentate le ragioni della denunciata violazione di legge attribuita ai giudici di appello, essendo del tutto irrilevante che tali ragioni coincidano con quelle già mosse alla sentenza di primo grado nel ricorso in appello, non condivise dal giudice di secondo grado.

3. Deve, quindi, passarsi all’esame del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate che impone il preliminare esame delle disposizioni normative in materia di riscossione provvisoria e frazionata delle imposte accertate.

4. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la riscossione delle imposte sui redditi (art. 1), all’art. 15, comma 1, disponeva, nel testo applicabile ratione temporis, che “le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati” (frazione ridotta ad un terzo dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 quinquies, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 2011, con decorrenza dal periodo successivo al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della predetta legge).

4.1. La citata disposizione è applicabile anche all’imposta sul valore aggiunto in forza del D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 4, comma 3, che ha previsto che “Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 4, si applica all’imposta sul valore aggiunto con riferimento ai ruoli da rendere esecutivi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero dal 9 giugno 2001.

4.2. Per l’ipotesi in cui il ricorrente avesse proposto ricorso dinanzi alle commissioni tributarie, la riscossione provvisoria degli “ammontari (…) accertati” ai fini delle imposte dirette era disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, predetto art. 15, comma 2, secondo gli esiti delle decisioni emesse nei vari gradi di giudizio.

La norma prevedeva, infatti, l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte “a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà (elevato a due terzi dal D.L. n. 90 del 1990, art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 165 del 1990), dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa; b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi (elevato a tre quarti, dal D.L. n. 90 del 1990, citato art. 5) dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa; c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d’appello, per l’ammontare corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile da queste determinato”.

4.3. Tale disposizione, abrogata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, comma 1, poneva un problema di compatibilità con le modalità di riscossione graduata introdotte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, che prevede, “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi di imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni” che “il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali” venga pagato secondo la seguente scansione: “a) (…) i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) (…) l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) (…) il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale” e, a seguito di modifica apportata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. ff), n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2016, “c-bis. (…) l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione”.

4.4. Il prospettato profilo di incompatibilità tra le citate disposizioni è stato superato da questa Corte cha al riguardo ha affermato che “la nuova disposizione dell’art. 68 non interviene sulla disciplina della riscossione graduata del tributo nella fase amministrativa regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, sicchè quest’ultima disposizione non potrebbe dirsi in contrasto o incompatibile con la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in quanto si tratta di norme che fanno riferimento ad ambiti diversi di disciplina della riscossione del tributo. Non è così, invece, per quanto concerne la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2, la quale – facendo riferimento allo stesso ambito di disciplina della riscossione del tributo sul quale interviene la nuova normativa dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, – si palesa in contrasto con quest’ultima disposizione e può ritenersi implicitamente abrogata ai sensi dell’art. 71, comma 2, del medesimo decreto, a norma del quale è inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto” (Cass. n. 7339 del 2003; conf. Cass. n. 12791 del 2011 e n. 23321 del 2014).

5. Quanto all’IVA, la riscossione frazionata dell’imposta in ipotesi di proposizione del ricorso giurisdizionale contro l’accertamento era prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2, con modalità non dissimili da quanto previsto in materia di imposte dirette dal D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 15. Tale disposizione è stata però abrogata, unitamente ai successivi commi 3, 4 e 5, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 2, con decorrenza dal 9 giugno 2001 (data di entrata in vigore del predetto decreto), con la conseguenza che è venuto meno il contrasto che si registrava anche in materia di IVA tra il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, peraltro risolvibile alla stregua del principio espresso da questa Corte nelle pronunce da ultimo citate.

6. Quanto, invece, alle sanzioni, ricordato che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 1, l’iscrizione a ruolo comprende, oltre alle imposte e agli interessi, anche le sanzioni, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 19, comma 1, prevede che “in caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario” e, pertanto, deve ritenersi che la riscossione provvisoria delle sanzioni sia possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, essendo consentita nel termine per proporre ricorso la sola definizione agevolata ex D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2.

7. Ragioni di completezza espositiva inducono a ricordare che il disposto dell’art. 68 cit., comma 1, che prevede che “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi di imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato” secondo le scansioni di poi previste, “deve leggersi nel senso che il pagamento del tributo deve essere effettuato nelle forme e nei limiti di cui alle disposizioni dell’articolo citato in tutti i casi, ed “anche in deroga” alla disposizioni di leggi speciali concernenti i singoli tributi che prevedano forme di frazionamento diverse, per il caso di pendenza di giudizio tributario, da quelle previste dai commi successivi del medesimo art. 68, che regola appunto tale fattispecie” (Cass. n. 7831 del 2010; conf. n. 17904 del 2010). In buona sostanza, l’art. 68 cit. disciplina la riscossione frazionata del tributo controverso in relazione alla progressione dei diversi gradi di giudizio, trovando applicazione nella fase “post decisum” e non in quella “ante decisum” (così in Cass. n. 20669 del 2014), che resta invece sottoposta alle disposizioni speciali regolanti le modalità di riscossione proprie di ciascun tributo.

8. Orbene, dal quadro normativo sopra delineato discende che, a seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagare:

– un mezzo (attualmente un terzo) di imposte ed interessi, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, comma 1, (dettato specificamente per le imposte sul reddito ed applicabile anche all’IVA D.Lgs. n. 193 del 2001, ex art. 4, comma 3), dopo la notifica dell’avviso di accertamento ma entro 60 giorni, come espressamente previsto per l’IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 1; ovvero l’intero, come previsto per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 12), la TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72), l’imposta di pubblicità (art. 9, comma 5, stesso D.Lgs., e D.P.R. n. 43 del 1988, art. 68), anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento (cfr., ex multis, Cass. n. 15473 del 2010; conf. n. 19015 del 2015);

– i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) ed interessi, dopo la sentenza di rigetto della commissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. a) e b)), nonchè i due terzi delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1);

– il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto della commissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito.

In caso di omesso o ritardato pagamento delle frazioni sopra indicate, il contribuente è tenuto al pagamento della ulteriore sanzione (“pari al trenta per cento di ogni importo non versato”) prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che si applica sia all’ipotesi in cui vi sia stata iscrizione a ruolo (comma 1), sia nell’ipotesi in cui ciò sia mancato (comma 2).

9. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, deve osservarsi che:

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, in materia di “pagamento delle imposte accertate”, al comma 5 prevedeva che “i pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nell’art. 38, comma 4”, ovvero mediante versamento diretto all’ufficio IVA in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili o assegni bancari a copertura garantita;

– l’art. 60, citato comma 5, è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 2, comma 1, lett. f), di riordino dell’intero sistema delle riscossioni delle imposte;

– con decorrenza dal 9 giugno 2001 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 193 del 2001) le somme – imposte, interessi e sanzioni amministrative – dovute in base agli avvisi di accertamento sono riscosse soltanto a mezzo ruolo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, dettato in materia di imposte sul reddito, applicabile, per espressa previsione contenuta nel D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 4, anche all’imposta sul valore aggiunto, con la medesima decorrenza (arg. da Cass. n. 9540 del 2011, n. 15030 e n. 25754 del 2014).

Va altresì precisato che l’attività di riscossione degli atti impositivi emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, è regolata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, secondo cui gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, e che l’intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, con la conseguenza che non è più necessaria l’iscrizione a ruolo.

10. Così ricostruita la normativa di settore, va verificata la corretta applicazione della stessa al caso di specie al fine di verificare la fondatezza della tesi di parte ricorrente circa il mancato rispetto da parte della società contribuente degli obblighi di versamento delle imposte e la conseguente applicabilità alla medesima delle sanzioni per ritardato versamento.

11. Secondo quanto risulta dalla prospettazione di parte ricorrente (pag. 3 del ricorso), la società contribuente ha proposto ricorso giurisdizionale avverso gli avvisi di accertamento, ha definito le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, ed ha altresì tempestivamente versato:

– la metà delle imposte e degli interessi che l’Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo a titolo provvisorio, in pendenza del giudizio, D.Lgs. n. 602 del 1973, ex art. 15;

– l’ulteriore importo, fino ai due terzi di quanto complessivamente risultante dagli avvisi di accertamento per maggiori imposte ed interessi, successivamente al rigetto dei ricorsi da parte della commissione tributaria provinciale, a seguito di nuova iscrizione a ruolo (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68).

Ha, quindi, versato a mezzo F24 l’ulteriore importo (pari al residuo terzo) dovuto a saldo degli avvisi di accertamento, prima della definitività degli stessi conseguente al passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, delle sentenze di primo grado (di rigetto degli originari ricorsi).

11.1. E’ evidente, pertanto, che la riscossione è avvenuta secondo le disposizioni vigenti ratione temporis e senza alcuna omissione o ritardo, con l’ovvia conseguenza che, diversamente da quanto pretende di fare l’Agenzia ricorrente, non possono applicarsi alla società contribuente le sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per un insussistente ritardo nel pagamento del saldo di quanto dovuto all’esito del giudizio di primo grado e cioè della frazione di un terzo dell’intero che residuava dopo che la contribuente aveva effettuato il pagamento dei due terzi con le due precedenti iscrizioni a ruolo, ovvero quella D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, e quella successiva effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. a). Infatti, anche per il pagamento dell’ultima tranche l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto procedere ad iscrizione ruolo una volta divenute definitive le sentenze di primo grado (per scadenza del termine per impugnarle) che avevano rigettato i ricorsi avverso gli atti impositivi impugnati, divenuti a loro volta definitivi. E ciò in quanto all’epoca, come si è detto sopra, era vigente il D.Lgs. n. 193 del 2001, che prevedeva la riscossione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute in base agli avvisi di accertamento, soltanto a mezzo ruolo.

11.2. A ben vedere, la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate è anche contraddittoria giacchè, da un lato, esclude l’applicabilità della sanzione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, agli importi pagati a seguito delle due iscrizioni a ruolo effettuate una a titolo provvisorio e l’altra in pendenza di giudizio, e, dall’altro, l’applica all’importo pagato prima della doverosa iscrizione a ruolo e, quindi, prima ancora che l’Agenzia delle entrate potesse pretenderne il pagamento. D’altro canto neppure è ipotizzabile, come sembra fare l’Agenzia ricorrente, che nella specie la sanzione amministrativa pecuniaria sarebbe applicabile in quanto il pagamento della frazione residua di quanto dovuto in base agli avvisi di accertamento sarebbe dovuta avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, trattandosi di termine applicabile solo nell’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui l’atto impositivo non sia impugnato dinanzi al giudice tributario, giacchè in quest’ultimo caso il ricorrente è tenuto al pagamento delle somme secondo la graduazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

12. L’infondatezza del motivo di ricorso, che discende dalle considerazioni sopra svolte, comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso incidentale proposti dalla società controricorrente con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (primo motivo), dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, (secondo motivo) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, (terzo motivo), per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Ufficio finanziario per mancata allegazione della ricevuta di spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo raccomandata postale; con riferimento alla nullità della sentenza per la mancata rilevazione del giudicato interno formatosi in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per la mancata allegazione di quella ricevuta (quarto motivo), per “omessa motivazione sub specie di motivazione apparente” sull’eccezione di tardività dell’appello (quinto motivo), per mancata rilevazione del giudicato interno formatosi in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività dello stesso (sesto motivo); nonchè con riferimento alla nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, (settimo motivo), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per omessa motivazione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per in comprensibilità dei motivi (ottavo motivo), nonchè per mancata rilevazione del giudicato interno formatosi in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi proposti dall’Ufficio (nono motivo).

13. Al rigetto del motivo di ricorso principale consegue la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

14. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il motivo di ricorso principale, assorbiti i motivi di ricorso incidentale, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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