Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23784 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 01/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 01/10/2018), n.23784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16836-2013 proposto da:

C.U., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABIO FABBRINI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EAV S.R.L., C.F. (OMISSIS), CIRCUMVESUVIANA S.R.L.;

– intimati –

Nonchè da:

EAV ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

SOPRANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.U. C.F. (OMISSIS), CIRCUMVESUVIANA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1475/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2013 R.G.N. 3734/2009.

Fatto

RILEVATO CHE

1. C.U., dipendente della Circumvesuviana s.r.l., azienda concessionaria del servizio di trasporto regionale, con mansioni di conducente di autobus addetto sia alla guida che al rilascio dei biglietti con incasso (agente unico) ha agito per il riconoscimento del diritto alle differenze economiche per il mancato adeguamento della predetta indennità a far tempo dal 1990. La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 1475 depositata il 13.3.2013, confermando la pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda dichiarando che l’indennità di agente unico, da corrispondere mensilmente in misura pari a venti minuti della retribuzione normale dell’autista di 7^ livello con tre scatti di anzianità, non è suscettibile di adeguamento alle variazioni di tale retribuzioni essendo stata “congelata” in cifra fissa dall’accordo nazionale 2.10.1989 (nonchè di quello del 1995);

2. avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi;

3. la società Ente Autonomo Volturno s.r.l. (che ha incorporato la Circumvesuviana s.r.l.) ha depositato controricorso nonchè proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del punto 18 dell’accordo nazionale 2.10.1989 e dell’art. 13 del CCNL Autoferrotranvieri 1995, assumendo che nell’escludere il diritto alla rivalutazione dell’emolumento, e nell’accogliere la prospettazione del congelamento dell’indennità, la Corte territoriale non ha tenuto conto della formulazione letterale delle citate disposizioni che hanno cristallizzato la misura di tutti gli elementi retributivi espressi in percentuale (quindi, con esclusione dell’indennità di agente unico, rapportata a venti minuti di retribuzione tabellare), della natura speciale ossia di istituto retributivo di livello locale, della composizione di detta indennità (che, in quanto composta da tre scatti di anzianità, non è “congelabile”);

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea interpretazione e falsa applicazione degli accordi contrattuali 12.12.1972, 29.2.1980, 18.11.1998, 17.12.2003, avendo, la Corte territoriale, errato nel ritenere la giornata di lavoro come unica condizione temporale da considerare per l’erogazione dell’indennità, collegata, invece, alla particolare ed effettiva modalità di espletamento della prestazione lavorativa;

3. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione, non sono fondati, avendo questa Corte affermato, con orientamento consolidato che questo collegio condivide (cfr. Cass., Sez. 6, n. 20966 del 2014; successivamente, ex plurimis, Cass. Sez. 6 n. 1804 del 2015, Cass. n.19773 del 2016, Cass., Sez. 6, n. 8301 del 2017, Cass. n. 7790 del 2017), che il punto 18 dell’accordo nazionale del 2.10.1989, con la quale le parti sociali hanno inteso distinguere tra retribuzione normale, rivalutabile, e altri compensi, nazionali o aziendali, congelati, non palesa ambiguità escludendo dalla possibilità di rivalutazione, o adeguamento, ogni altro compenso, nazionale e aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, congelato in cifra fissa, quella ormai cristallizzata;

4. gli accordi nazionali – intervenendo sul complesso della retribuzione percepita dai dipendenti – distinguono le voci retributive in due gruppi; ebbene, il primo riguarda voci nominativamente indicate (APA, lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta e TFR) e non include l’indennità di agente unico, e la cristallizzazione disposta dalle norme riguarda tutti i compensi che non siano stati espressamente elencati nella prima parte della previsione, “eventualmente”, e quindi non necessariamente, espressi in percentuale, tra cui sicuramente rientra l’indennità di agente unico, il cui importo veniva rivalutato in forma parametrica;

5. non è fondata nemmeno l’argomentazione incentrata sull’estraneità, alle previsioni collettive nazionali, dell’indennità della quale si discute, in virtù di un preteso carattere meramente locale (regionale) del sistema agente unico, avendo la contrattazione collettiva nazionale avocato a sè la determinazione dei livelli retributivi, al fine di risanare i bilanci aziendali e ridurre, così, l’onere del loro ripianamento a carico della finanza pubblica, pur demandando, al contempo, alla contrattazione aziendale il compito di realizzare interventi per ottenere incrementi di produttività, da destinare al risanamento del bilancio, agli investimenti, nonchè, per la restante quota, al trattamento dei dipendenti (arg. ex. Cass. 4257/2004);

6. l’evidenza che la sostituzione della coppia autista-bigliettaio con agente unico si iscrive nelle misure devolute alla contrattazione aziendale, per ottenere incrementi di produttività, non toglie che il sistema agente unico, e il relativo compenso, rivesta una dimensione trascendente l’ambito locale, e regionale, nel quale si colloca la vicenda in esame, come del resto comprovano le disposizioni dei contratti collettivi di settore per le aziende che intendessero procedere all’istituzione del sistema ad agente unico (v. artt. 48A, 48B, 48C C.C.N.L. autoferrotranvieri 23 luglio 1976);

7. l’ambito locale dell’indennità in questione risulta, peraltro, smentito dal ridetto fondamento negoziale collettivo, e non normativo regionale, dell’emolumento per il quale la normativa regionale di riferimento esplica la sua efficacia nella regolamentazione del rapporto fra ente concedente (la Regione) e l’azienda di trasporto (concessionaria), limitandosi a fissare i criteri di quantificazione dei contributi annualmente riconosciuti dall’ente concedente alla società concessionaria senza in alcun modo incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro, regolamentato dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, di primo e secondo livello;

8. in ordine al ricorso incidentale proposto dalla società, i motivi censurano solo alcune delle rationes decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento del rigetto dell’appello incidentale proposto dalla società, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (ex multis, Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. 18/09/2006, n. 20118);

9. in particolare, i motivi non investono l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui la domanda di restituzione delle somme versate in eccesso era generica, sin dal primo grado, quanto alla causa petendi, e tale erogazione aveva assunto gli estremi di un uso aziendale;

10. in conclusione, i ricorsi vanno rigettati e le spese di lite sono compensate per metà in ragione della reciproca soccombenza, con condanna del ricorrente principale alla restante metà pari a Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;

11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna il ricorrente principale al pagamento della restante metà, pari a Euro 100,00 per esborsi e a Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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