Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23783 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20986-2019 proposto da:

A.G.O., elettivamente domiciliato in TORINO, VIA PALMIERI

40, presso lo studio dell’avvocato ANNA ROSA ODDONE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 24 maggio 2019 il Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di protezione sussidiaria e per motivi umanitari invocata da A.G.O., cittadino nigeriano.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente inattendibile, alla luce della sua genericità e intrinseca contraddittorietà, e incoerente rispetto alle emergenze delle fonti accreditate.

3. Avverso tale decreto, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), ovvero, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

A tacere dell’improprio richiamo al contenuto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, nel testo applicabile ratione temporis, ha riguardo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), si osserva che le doglianze sono di assoluta genericità e assertività e risultano completamente prive di correlazione con la motivazione del decreto impugnato, salvo che per il cenno – anch’esso peraltro privo di un concreto contenuto – alla mancata considerazione di – non specificate – fonti aggiornate sulla situazione nigeriana.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, quanto alla ritenuta insussistenza di condizioni di vulnerabilità del ricorrente.

Anche in questo caso, sottolineata l’erroneità del richiamo al contenuto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, va rilevate che la doglianza è talmente generica da poter essere utilizzata in qualunque ricorso, proprio per l’assenza di confronto con la motivazione del decreto impugnato.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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