Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23783 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.11/10/2017),  n. 23783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 7464-2016 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUISELLA MARIA BARBERO, GIOVANNI ALESSANDRO

SAGRAMOSO, ALBERTO ANELLI;

– resistente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ e ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVIA MONFARDINI;

– resistente –

contro

R.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

AURELIANA, 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO

PETRAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO CALABRESE;

– resistente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIDO

BONFATTI;

contro

D.T.T., F.P.;

– intimati –

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento R.G. 3011/2015

del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti

il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (d’ora in avanti solo la Banca), ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 21 marzo 2016, avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena pronunciata all’udienza del 16 febbraio 2016, con la quale, decidendo sulla domanda di regresso proposta dalla Banca – che aveva provveduto a pagare, senza fare opposizione, le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia verso i coobbligati in via solidale ed asseriti responsabili delle violazioni sanzionate (vale a dire: l’avv. M.G., il dr. V.A., il prof. D.T.T., il dr. F.P., il sig. P.L. e l’avv. R.R.G.), ha sospeso il giudizio nascente dalla domanda di regresso, ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c., “fino alla statuizione della Corte d’Appello di Roma” competente a decidere dell’opposizione alle sanzioni in esame, proposta da tutti i detti presunti responsabili delle violazioni;

che, avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Banca, deducendo che il Tribunale avrebbe deciso erroneamente la fattispecie, non avvedendosi che, nel caso, difettavano i presupposti per la dichiarazione di sospensione necessaria, ossia: a) l’identità dei soggetti coinvolti nei due giudizi (atteso che in questo mancherebbe la partecipazione della Banca d’Italia, presente in quello); b) il vincolo di stretta ed indefettibile consequenzialità (ossia la mancanza del carattere dell’indispensabile antecedente logico-giuridico atto a condizionare l’esito del processo da sospendere);

che la ricorrente assume la violazione dell’art. 295 c.p.c.;

che le controparti hanno svolto difese in questa fase;

che il dr. V. ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso della Banca per il difetto della procura alle liti, essendo stata rilasciata da un procuratore speciale dell’ente, soggetto diverso dal legale rappresentante della società creditizia;

che, il medesimo nonchè gli altri intimati (l’avv. R. ed il sig. P.) hanno, altresì, contrastato le affermazioni avversarie, anzitutto, facendo rilevare che il provvedimento impugnato era stato reso anche ai sensi dell’art. 337 c.p.c., ossia quale decisione discrezionale del giudice e che, del resto, il rapporto di pregiudizialità tra i due tipi di giudizio era stato affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 20929 del 2009) e che non era fondata l’individuazione del presupposto della necessari identità dei soggetti parte delle due controversie;

che nelle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il pubblico ministero – richiamando il menzionato precedente ha chiesto il rigetto del ricorso atteso che il giudicato che si formerà nel giudizio di opposizione alle sanzioni spiegherà effetti diretti in quello di regresso, senza che rilevi la mancata costituzione della Banca nella causa di opposizione alle sanzioni;

Considerato che deve essere dapprima esaminata la questione relativa al regolare rilascio della procura speciale per la costituzione della Banca nell’odierno giudizio;

che l’eccezione è infondata atteso che, nella specie, risulta in atti il conferimento di una procura speciale (rep. 33190, racc. 15728 a firma del notaio Z.) del legale rappresentante dell’ente il quale ha attribuito il potere di rilasciare la procura alle liti ad alcune particolari figure di funzionari, inseriti nell’organizzazione della società, in corrispondenza del possesso di alcune specifiche e nominate qualifiche funzionali, tra i quali non risultano esservi elementi per escludere colui che, nella specie, tale procura ha conferito;

che, anche quanto al merito, il ricorso risulta infondato;

che, infatti, decidendo analogo ricorso questa Corte (Sez. 6 1, Ordinanza n. 5657 del 2017) ha stabilito il principio di diritto, a cui risulta essersi sostanzialmente attenuto il Tribunale di Siena con l’impugnata ordinanza, e a cui va data ulteriore continuità, essendo pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui: “in tema di sanzioni amministrative in materia bancaria (o finanziaria), il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni proposto dal responsabile, che potrebbe condurre ad escluderle o a ridurle, è in rapporto di pregiudizialità con il giudizio di rivalsa proposto dall’ente che ha provveduto al pagamento nei confronti del responsabile medesimo, previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, con la conseguente legittimità della sospensione quanto meno facoltativa del secondo in attesa della definizione del primo”;

che, nella specie, la motivazione contenuta nel provvedimento censurato appare immune da vizi logici e giuridici, avendo fatto richiamo all’incontestabile pregiudizialità esistente tra i due giudizi in corso di cui uno, quello pregiudicante, relativo all’an ed al quantum delle sanzioni, di cui si chiede, separatamente, il pagamento in via di regresso da parte dell’ente che vi abbia già provveduto, mentre il debito non è ancora certo perchè sub iudice;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

che si ravvisa opportuno rimettere la liquidazione delle spese di questo giudizio al giudice del merito, in sede di completa definizione della controversia.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione 6 – 1a civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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