Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23782 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 30/10/2019), n.27782
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 128-2018 proposto da:
G.C., rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO LA SPINA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato il
12/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
CHE:
1. Con ricorso del 17/11/2016 G.C. proponeva ricorso alla Corte di appello di Messina per ottenere la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo L. n. 89 del 2001, ex art. 1 bis in relazione al procedimento r.g.n. 452/2011 svoltosi davanti al Tribunale di Patti, sez. lavoro, in primo ed unico grado per una durata complessiva pari a 4 anni e 9 mesi circa.
Il giudice delegato, in primo grado con decreto n. 737 del 22/11/2016, aveva rigettato il ricorso, ritenendo di applicare alla fattispecie sottoposta al suo esame la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter, secondo il quale si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2. Contro tale decreto il ricorrente proponeva opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter lamentando l’erroneità della decisione adottata.
La Corte di appello di Messina, con decreto n. 360 del 12/5/2017, rigettava l’opposizione, ritenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-ter, applicabile anche ai procedimenti definiti in un unico grado.
3. Contro il decreto ricorre per cassazione G.C.. L’intimato Ministero della Giustizia non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi:
a) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e succ. mod., art. 2, comma 2-bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto non irragionevole la durata del procedimento presupposto svoltosi davanti al Tribunale di Patti, in unico grado, per la complessiva durata di 4 anni e 9 mesi circa.
b) Il secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e succ. mod., art. 2, comma 2-ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile al caso di specie la previsione richiamata, seppure si versasse in ipotesi di procedimento svoltosi in un unico grado.
c) Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e succ. mod., art. 2, comma 2-quater in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto che nel computo della durata del procedimento presupposto il ricorrente avesse considerato anche il termine semestrale necessario per il passaggio in giudicato della sentenza.
I motivi (con la precisazione che il terzo motivo risulta assorbito dalla fondatezza dei primi due) sono fondati. Il Collegio condivide infatti l’orientamento espresso da questa Corte, consapevolmente non seguito dal giudice dell’opposizione, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-ter, secondo cui detto termine si considera comunque rispettato se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni, costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado” (così Cass. 23745/2014; v. anche Cass. 19175/2015).
II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019