Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23782 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10887/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5

int. 1, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO

ZIVERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/02/2014 R.G.N. 410/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Parma che aveva accolto l’opposizione, proposta da B.P., avverso la cartella esattoriale portante un credito dell’I.N.P.S. di Euro 780,06 a titolo di contributi relativi alla iscrizione alla gestione commercianti del predetto B., socio e amministratore unico della G.R.A. s.r.l., il quale era già iscritto alla gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, sostenendo l’Istituto l’obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni;

2. la Corte territoriale rigettava l’appello, sul rilievo che l’attuale intimato non forniva alcun apporto lavorativo ma espletava esclusivamente compiti propri della carica di amministratore unico della società;

3. avverso detta sentenza l’I.N.P.S., anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, B.P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c., censura la sentenza nella parte relativa alla assunta incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti e per avere la Corte territoriale ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte del B., di un’attività lavorativa nel suo momento esecutivo ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi;

5. il ricorso è da rigettare;

6. sono consolidati i precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n. 28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009) venga compiutamente assolto;

7. in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);

8. per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., fra le altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione);

9. la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

10. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della società (al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.);

11. contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in nessuna parte della sentenza è dato rintracciare affermazioni della Corte territoriale, all’esito dell’accertamento in fatto compiuto, in contrasto con il principio della doppia iscrizione, così come enucleato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e del resto, nemmeno la parte ricorrente ha indicato quale parte della motivazione della Corte sia in contrasto con i principi su enunciati, come invece era suo onere ai fini di una corretta deduzione del vizio in esame;

12. le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

13. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 700,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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