Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23782 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23782

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26401-2015 proposto da:

OFFICINE ACME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI

n.15, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MARIA VELLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUBO S.R.L., CINEMORFO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 444/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Qubo s.r.l. evocava in giudizio Officine Acme s.r.l. e Cinemorfo s.r.l. per ottenere l’inibitoria all’uso del software denominato (OMISSIS), la sua distruzione e la condanna delle convenute al risarcimento del danno. Esponeva di essere titolare di un programma informatico denominato (OMISSIS), finalizzato alla gestione automatizzata delle biglietterie dei cinema e dei multisala, abbinato al motore fiscale denominato (OMISSIS), elaborato da una società terza (Autentiweb s.r.L.) e di sua proprietà, utilizzato dalla stessa Qubo in regime di licenza d’uso non esclusiva; spiegava l’attrice di aver attribuito a Cinemorfo il compito di commercializzare il proprio programma: ciò che era accaduto fino alla risoluzione del rapporto, in data 29 novembre 2004. In seguito l’istante era venuto a conoscenza che taluni esercenti cinematografici utilizzavano analogo software gestionale denominato (OMISSIS), nella titolarità di Officine Acme, abbinato al medesimo motore fiscale (OMISSIS), loro offerto da Cinemorfo. Secondo l’attrice tale software costituiva contraffazione del proprio programma informatico: per il che in precedenza aveva introdotto un procedimento di descrizione, a norma dell’art. 161 L. Aut. (L. n. 633 del 1941).

Nel corso del giudizio si costituiva Officine Acme, che resisteva alle domande attrici, mentre Cinemorfo restava contumace.

Il Tribunale di Genova accertava la contraffazione rilevando come gli elaborati tecnici acquisiti permettessero di appurare la sostanziale identità dei due programmi.

2. – Pronunciandosi sul successivo gravame, la Corte di appello di Genova, con sentenza depositata il 30 marzo 2015, lo respingeva.

3. – Propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova Officine Acme, che fa valere due motivi. L’atto di impugnazione è stato notificato a Qubo, la quale non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di impugnazione, che in ricorso sono svolti unitariamente, denunciano, da un lato la nullità della sentenza per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile e, dall’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che l’intera sentenza si fonderebbe su presunzioni totalmente illogiche e prive di prova, con riferimento sia al fatto che essa istante avesse cancellato i codici sorgente, sia al fatto che questi ultimi fossero identici a quelli del programma della controparte. La non congruità del ragionamento presuntivo è rilevata avendo anche riguardo al dato per cui il consulente tecnico d’ufficio aveva delegato alla controparte l’asporto del programma e la copiatura dello stesso. La stessa istante sottolinea inoltre che se, in linea astratta, poteva configurarsi un proprio interesse alla eliminazione del codice sorgente dai file prelevati, altrettanto astrattamente poteva ravvisarsi un interesse di Qubo a non estrarre il file sorgente che avrebbe dimostrato l’infondatezza della propria pretesa. Osserva inoltre la ricorrente che i medesimi fatti di causa erano stati oggetto di un accertamento penale e che il giudice penale aveva escluso la contraffazione con formula assolutoria piena (avendo riguardo alla non sussistenza del fatto). Officine Acme ricorda che la sentenza penale aveva sottolineato come l’originalità di un programma debba risiedere nel codice sorgente e come, altresì, nella fattispecie sussistesse una carente acquisizione dei dati informatici sui quali erano state compiute le indagini tecniche.

2. – I due motivi sono inammissibili in quanto veicolano censure che non possono oggi essere fatte valere col ricorso per cassazione.

La Corte di appello ha in sintesi osservato, per quanto qui rileva, che in sede penale la diversità dei programmi, quanto al codice sorgente, trovava fondamento nella mancanza, nella copia del programma (OMISSIS), delle librerie. Ha rilevato che non era stato possibile ottenere il software eseguibile finale di (OMISSIS) a causa di un’interferenza di terzi nel momento in cui il consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Tribunale aveva tentato di copiare il programma stesso: interferenza che aveva avuto lo scopo di cancellare parte del software da esaminare per poterlo comparare con quello utilizzato da Qubo. Secondo il giudice distrettuale l’interferenza, in base a una presunzione fondata sul principio del cui prodest, doveva essere addebitata al soggetto che temeva di ricevere pregiudizio dalla valutazione comparativa del consulente, e che aveva tutto l’interesse ad impedirla, nel timore di un esito sfavorevole dell’accertamento peritale. La Corte ha poi evidenziato che le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso consulente confermavano detto giudizio e che l’esperto aveva precisato che, date le coincidenze dei risultati verificati a seguito della comparazione dei data base, risultava non probabile una differenza nei codici sorgente. Nella sentenza impugnata è osservato, inoltre, che dalla condotta della parte che interferisca con le operazioni peritali, impedendo la completa acquisizione del materiale probatorio necessario per le valutazioni del consulente, ben poteva il giudice trarre specifiche conclusioni in tema di ricostruzione del fatto.

Come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Ora, la motivazione della Corte di appello non presenta alcuna di tali radicali carenze. Nè essa può essere censurata per una presunta illogicità. A prescindere dal fatto che la sentenza riflette, nel complesso, il convincimento maturato dalla Corte distrettuale sulla scorta di plurimi elementi di giudizio tra cui è da ricomprendere la dichiarazione del consulente che aveva ritenuto non probabile la differenza tra i codici sorgente: profilo, questo, nemmeno investito da specifica impugnazione e che, in conseguenza, la censura finisce inevitabilmente per colpire il non sindacabile apprezzamento delle risultanze processuali posto in atto dal giudice del merito, va osservato che non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (Cass. 6 luglio 2015, n. 13928, secondo cui non può neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c.).

Se è vero, poi, che l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo attuale, reca l’indicazione di un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, è altrettanto vero che, ai fini della rituale formulazione di siffatta censura, il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 cit.).

Il ricorso non contiene siffatte indicazioni e, come del resto di desume dal corpo stesso del motivo (cfr. pag. 15), l’impugnazione risulta orientata alla denuncia di presunzioni illogiche: censura, questa, che non ha nulla a che vedere con l’omesso esame di un fatto decisivo e che, semmai, avrebbe dovuto formularsi invocando l’art. 360 c.p.c., n. 3 e lamentando la violazione, o falsa applicazione, dell’art. 2729 c.c. (in tal senso, infatti: Cass. 26 giugno 2008, n. 17535).

Peraltro, lo svolgimento del motivo appare connotato pure da una insoddisfacente specificità: e ciò avendo riguardo alle risultanze peritali e alla sentenza penale di assoluzione, atti, questi, richiamati in modo sommario, o attraverso brevissimi stralci, e senza alcuna indicazione della loro localizzazione all’interno dei fascicoli di parte.

Nè il ricorrente può genericamente dolersi del diverso approdo cui è pervenuta la sentenza penale, non ravvisandosi alcuna interferenza tra il giudizio penale e quello civile, giusta l’art. 652 c.p.p. (come del resto rilevato nella sentenza della Corte di Genova, con affermazione che non è stata censurata) ed avendo la sentenza impugnata pure chiarito che l’accertamento del reato sia stato operato sulla scorta di un criterio valutativo delle risultanze probatorie più restrittivo rispetto a quello cui è tenuto ad attenersi il giudice civile (profilo, anche questo, che non è stato fatto oggetto di puntuale impugnazione).

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, stante la mancata partecipazione al giudizio di legittimità dell’intimata Qubo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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