Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23781 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20846-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in BIELLA, VIA REPUBBLICA 43,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CAVICCHIOLI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

2020 avverso la sentenza n. 2171/2018 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 20/12/2018;

DA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 23/06/2020 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 20 dicembre 2018 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, nell’interesse di A.A., cittadino pakistano, avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella cd. umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che deve ritenersi inammissibile l’atto di appello che si limiti a riproporre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni delle quali sia chiesta la riforma e senza alcuna parte argomentativa che miri a contrastare il percorso logico motivazionale della decisione impugnata;

b) che il richiedente aveva insistito nel dedurre l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata senza confrontarsi con il rilievo della decisione di primo grado, per il quale l’esistenza di attentati terroristici non vale, in sè considerato, ad integrare tale presupposto;

c) che, in ogni caso, la consultazione aggiornata delle medesime fonti citate nel provvedimento impugnato,(confermava l’assenza di tale situazione; d) che anche con riferimento alla cd. protezione umanitaria il ricorrente si era limitato a reiterare la descrizione delle precarie condizioni di sicurezza del Paese d’origine e a dedurre l’esistenza di una condizione di vulnerabilità.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo. Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c., sottolineando che nell’atto di appello erano state indicate, con riferimento sia alla protezione umanitaria che a quella sussidiaria, le parti della decisione di primo grado delle quali era stata chiesta la riforma e le ragioni di tali conclusioni.

Il ricorso è fondato.

Il dispositivo della sentenza impugnata, coerentemente con la prima parte della motivazione, si esprime nei termini della inammissibilità dell’impugnazione.

Deve, in conseguenza, darsi continuità all’orientamento alla stregua del quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con cui si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicchè è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. 20 agosto 2015, n. 17004).

Non ricorre, pertanto, la diversa ipotesi in cui il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione costituisca un mero obiter dictum, ininfluente sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30354).

Ciò posto, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2814).

La sentenza impugnata, in senso contrario, valorizza le indicazioni di Cass. 22 settembre 2015, n. 18704, che, al pari di Cass. 15 giugno 2016, n. 12280, collocandosi nella scia di Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23299, ha puntualizzato come, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.

Ma il significato di tali decisioni va colto nell’onere di accompagnare, con una parte argomentativa, la manifestazione di volontà dell’impugnazione e non, invece, tenuto conto della natura del giudizio di merito, nella necessità che la prima debba necessariamente contenere profili aggiuntivi rispetto alle considerazioni, fattuali e giuridiche, svolte in primo grado.

In tale cornice di riferimento, il ricorrente ha puntualmente riportato i brani di rilievo del provvedimento di primo grado e il contenuto dell’atto di appello, che consentono di evidenziare, in termini di estrema puntualità – quale che ne sia la fondatezza, ciò che spetta al giudice di merito valutare -, le critiche mosse alla decisione del Tribunale, sia con riguardo alla protezione sussidiaria e, in particolare, ai profili che rivelerebbero una situazione di violenza generalizzata, sia con riferimento alla protezione umanitaria.

A quest’ultimo proposito, ad es., il Tribunale ha reputato irrilevante, ai fini dell’integrazione, l’attività lavorativa irregolare del richiedente, mentre il ricorrente, nel riportare il proprio atto di appello, per documentare la erroneità della decisione di inammissibilità, deduce di aver prodotto una busta paga, ossia un dato incompatibile con la pretesa irregolarità del rapporto (e, si ripete, impregiudicate restando le conseguenze che da tale profilo il giudice di merito trarrà, in relazione ai profili di vulnerabilità della condizione del ricorrente). In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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