Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23781 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017), n. 23781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4422-2017 proposto da:
D.D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA n. 32, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PERROTTA
CASAGRANDE STUDIO PERROTTA CASAGRANDE, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUCIANO BOCCARUSSO, MARIO ANZISI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in carica
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 3766/2016, depositata
il 13/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
D.D.N., detenuto presso il carcere di (OMISSIS) dal 1-12-2008 al 4-5-2009 e presso il carcere di (OMISSIS) dal 4-5-2009 al 25-6-2011, ricorre per cassazione avverso il decreto col quale il tribunale di Napoli ha rigettato un suo ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno da cd. “detenzione inumana”, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 – ter, comma 3;
deducendo la violazione della norma appena citata, censura la decisione per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento quanto al primo periodo di detenzione, giacchè a suo dire il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere determinato in dieci anni, anzichè in cinque come affermato dal tribunale; censura poi la decisione anche in relazione al secondo periodo, per non aver valutato correttamente le relazioni dell’amministrazione penitenziaria afferenti il periodo di detenzione; relazioni che denunzia connotate da genericità e in ogni caso indicative di ambienti non consoni, caratterizzati da problematiche di infiltrazioni d’acqua, da inadeguato riscaldamento, da scarsa traspirazione dei servizi igienici, da muffe e, in ultima analisi, da spazi vitali sovraffollati e al di sotto degli standard minimi di vivibilità;
l’amministrazione ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso, non risultando la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;
la controvertibilità della questione sottesa al termine prescrizionale giustifica la compensazione delle spese processuali.
il processo è esente da contributo.
PQM
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017