Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23781 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4422-2017 proposto da:

D.D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA n. 32, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PERROTTA

CASAGRANDE STUDIO PERROTTA CASAGRANDE, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUCIANO BOCCARUSSO, MARIO ANZISI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in carica

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 3766/2016, depositata

il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

D.D.N., detenuto presso il carcere di (OMISSIS) dal 1-12-2008 al 4-5-2009 e presso il carcere di (OMISSIS) dal 4-5-2009 al 25-6-2011, ricorre per cassazione avverso il decreto col quale il tribunale di Napoli ha rigettato un suo ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno da cd. “detenzione inumana”, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 – ter, comma 3;

deducendo la violazione della norma appena citata, censura la decisione per aver ritenuto prescritto il diritto al risarcimento quanto al primo periodo di detenzione, giacchè a suo dire il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere determinato in dieci anni, anzichè in cinque come affermato dal tribunale; censura poi la decisione anche in relazione al secondo periodo, per non aver valutato correttamente le relazioni dell’amministrazione penitenziaria afferenti il periodo di detenzione; relazioni che denunzia connotate da genericità e in ogni caso indicative di ambienti non consoni, caratterizzati da problematiche di infiltrazioni d’acqua, da inadeguato riscaldamento, da scarsa traspirazione dei servizi igienici, da muffe e, in ultima analisi, da spazi vitali sovraffollati e al di sotto degli standard minimi di vivibilità;

l’amministrazione ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso, non risultando la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

la controvertibilità della questione sottesa al termine prescrizionale giustifica la compensazione delle spese processuali.

il processo è esente da contributo.

PQM

 

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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