Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23781 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 02/09/2021), n.23781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27828/2020 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito

Nievo n. 61, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Rossella,

rappresentato e difeso dall’avvocato Dalla Bona Roberto, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, del 08/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 dal cons. Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Il Tribunale di Milano con decreto nr 5925/2020 negava a A.E., cittadino (OMISSIS) ((OMISSIS)) il riconoscimento dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria ed umanitaria.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui non replica il Ministero degli Interni.

Preliminarmente occorre rilevare un vizio della procura alla luce della recentissima decisione delle S.U. nr 15177/2021.

Al riguardo si è affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, ha inteso modificare l’accesso al giudizio di legittimità rispetto alle ordinarie ipotesi contemplate dalla disciplina processuale ordinaria, prevedendo, per le controversie disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, e da quelle che allo stesso hanno successivamente rinviato, che la procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole.

La data del rilascio, che, alla stregua della disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia della certificazione del difensore, nella nuova disposizione assurge a requisito condizionante l’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione.

Tale potere certificatorio, conferito ex lege al difensore, non può dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, e art. 125 c.p.c., comma 3, essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento della procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all’autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all’autenticità della firma.

Nessuna altra opzione esegetica è possibile sperimentare rispetto ad un dato normativo introdotto con il D.L. n. 13 del 2017, per il quale era stata prevista, come già ricordato in premessa, una vacatio legis di sei mesi dall’entrata in vigore della Legge Minniti, proprio per consentire ai professionisti di adeguare ed organizzare al meglio l’attività defensionale. L’adempimento risulta di chiaro contenuto e di semplicissima attuazione: il difensore, in aggiunta ai poteri certificatori connessi all’autentica della firma della procura, è stato espressamente investito del compito di certificare l’esistenza della data successiva al provvedimento.

Tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema – cfr. Cass., S. U., 30 marzo 2021, n. 8776 -.

Ne consegue che, in aggiunta all’ipotesi in cui manchi la indicazione della data del conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento, per la quale non può porsi alcun dubbio in ordine al vizio di inammissibilità inficiante il ricorso, malgrado l’autentica della firma della procura speciale effettuata dal difensore, anche la mera indicazione, nel testo della procura regolata dall’art. 35 bis ult. cit., comma 13, del provvedimento da impugnare non consente, da sola, di ritenere valida la procura autografata dal difensore, se ad essa non è associata l’indicazione della data di conferimento.

A tale ipotesi di inammissibilità si aggiunge poi quella, ulteriore, nascente dai casi in cui la procura rechi sia la firma che la data postuma rispetto al provvedimento impugnato e comunicato, ma il difensore si sia limitato ad asseverare la firma senza compiere alcuna certificazione in ordine alla posteriorità della data.

Non occorre, infatti, che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento. Per completezza espositiva si segnala che con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, artt. 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

Una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata (inammissibili per la loro contestazione della valutazione giudiziale, meramente contrastante un accertamento di merito, in base a COI specificamente indicate ed il terzo anche con profili di novità), sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

Ciò posto facendo applicazione dei principi sopra enunciati il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile.

Nel caso di specie, infatti, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto contiene l’indicazione del procedimento avverso il quale si intende proporre ricorso ma non anche alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato – nemmeno risultante dalla procura speciale – recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “e’ autentica”. Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata. Quanto al regime del c. d. doppio contributo, queste Sezioni Unite hanno riscontrato l’esistenza di orientamenti diversi, all’interno delle sezioni della Corte, circa il soggetto al quale va imposto il pagamento del doppio contributo previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Le Sezioni Unite con la decisione sopra richiamata hanno ritenuto che il contrasto vada risolto nel senso di individuare nel ricorrente conferente la procura speciale priva di data o della certificazione del suo difensore il soggetto responsabile per il pagamento a titolo di ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 202, n. 115, art. 13, comma 1 quater, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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