Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23780 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16534/2016 proposto da:

D.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO GRIECO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO e ROBERTO ROMEI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2915/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/01/2016, R.G.N. 7084/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 12 novembre 2015, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno biologico, alla vita di relazione, morale, da demansionamento e da mobbing avanzata da D.B.F. nei confronti della Telecom Italia S.p.A., ha condannato la società appellata al risarcimento del danno biologico, liquidato in complessivi Euro 153.564,00 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dalla pronuncia e compensato parzialmente le spese di lite;

– in particolare, la Corte ha ritenuto doversi riconoscere all’appellante, anche sulla base della consulenza tecnica esperita, il solo risarcimento del danno biologico subito per effetto dell’illecita adibizione a mansioni lavorative inadeguate, escludendo le altre voci di danno;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso D.B.F. affidandolo ad un motivo;

– resiste con controricorso Telecom Italia S.p.A. e spiega ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo del ricorso principale si censura la decisione di merito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, art. 429 c.p.c., comma 3 e art. 1173 c.c.;

– il motivo è infondato;

– osserva parte ricorrente, al riguardo, che la disposizione di cui all’art. 429 c.p.c., comma 3, si riferisce a tutti i crediti connessi ai rapporti di lavoro e non soltanto a quelli assistiti da natura strettamente retributiva;

– orbene, è vero che la domanda proposta dal lavoratore contro il datore di lavoro volta a conseguire il risarcimento del danno sofferto per la mancata adozione, da parte dello stesso datore, delle misure previste dall’art. 2087 c.c., come avvenuto nel caso di specie, non ha natura previdenziale perchè non si fonda sul rapporto assicurativo configurato dalla normativa in materia, ma si ricollega direttamente al rapporto di lavoro, dando luogo ad una controversia di lavoro disciplinata quanto agli accessori del credito dell’art. 429 c.p.c., comma 2;

– consegue da ciò che non opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione stabilito per i crediti previdenziali dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 (in questi termini, Cass. n. 14507 dell’1 luglio 2011, nonchè, Cass. n. 3213 del 18 febbraio 2004);

– nondimeno, in ordine alla decorrenza degli interessi, proprio il riferimento della disposizione al momento della maturazione del credito induce ad affermare la correttezza dell’operato del giudice di merito che, avendo quantificato il danno biologico derivante dalla mancata adozione delle cautele di cui all’art. 2087 c.c., ed il conseguente danno subito per effetto della illecita adibizione del dipendente a mansioni lesive della sua salute, ha congruamente determinato il danno biologico scaturente da tale condotta, facendo decorrere dal momento della sua determinazione, coincidente con la data della pronunzia, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata;

– con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per effetto della mancata pronunzia sulla eccezione di prescrizione quinquennale o decennale avanzata;

– il motivo è inammissibile per assoluto difetto di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

– il principio sancito da tale ultima disposizione, infatti, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione;

– da esso deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24340 del 4 ottobre 2018);

– nessun elemento risulta riprodotto da parte della ricorrente incidentale degli atti relativi ai due gradi di merito, da cui possa evincersi qualche elemento in ordine all’effettiva formulazione dell’eccezione di prescrizione, in dispregio della normativa legale;

– con il secondo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2087,2103 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 414 c.p.c. oltre all’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– il motivo è inammissibile;

– oltre, infatti, ad essere formulato inammissibilmente in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge e vizio di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), va rilevato che assai chiara appare la prospettazione di una violazione di legge che, in realtà, maschera una richiesta di rivalutazione nel merito della vicenda esaminata e che, nella sostanza, entrambe le censure prospettate mirano ad ottenere un inammissibile riesame del fatto;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste solo quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nessun problema interpretativo della disposizione di legge si pone nel caso di specie ma solo una inammissibile richiesta di revisio prioris istantiae;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso principale deve dichiararsi infondato e quello incidentale inammissibile;

– la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA