Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23780 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4421-2017 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA n.32, presso lo studio PERROTTA – CASAGRANDE, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARIO ANZISI e LUCIANO BOCCARUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro in carica

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. cronol. 10/2017 del

02/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

V.C., detenuto presso il carcere di Poggioreale dal 29-5-2015 al 17-12-2015, ricorre per cassazione avverso il decreto col quale il tribunale di Napoli ha rigettato un suo ricorso volto a ottenere il risarcimento del danno da cd. “detenzione inumana”, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3;

deducendo la violazione della norma appena citata, censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la norma attiene a violazioni non codificate ma “costituite in generale dall’insussistenza delle condizioni basilari per poter considerare “conforme a umanità” l’espiazione della pena ovvero spazio vitale, areazione e riscaldamento sufficienti, servizi igienici adeguati, possibilità di movimento all’aria aperta e socializzazione”;

assume che il tribunale non avrebbe valutato correttamente le relazioni dell’amministrazione penitenziaria relative al periodo di detenzione, quanto allo spazio a disposizione di ciascun detenuto al netto del vano bagno e degli armadietti pensili, spazio da considerare inferiore a mq. 3 per ogni detenuto, e quanto alle condizioni degli ambienti igienici;

l’amministrazione ha replicato con controricorso.

Considerato che:

il ricorso, col quale neppure risulta prodotto il provvedimento in copia autentica, è in ogni caso inammissibile, avendo il tribunale accertato che la direzione della casa circondariale aveva fornito adeguata indicazione delle dimensioni delle celle occupate, con conseguente effettiva metratura disponibile per ogni detenuto mai inferiore a mq. 3, con spazi igienici separati, riscaldamento e acqua calda nelle docce;

sotto spoglie di denunzia di violazioni in iure, l’argomentare del ricorrente si palesa finalizzato a ottenere una revisione del giudizio di fatto al quale il tribunale ha motivatamente correlato l’insussistenza delle condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

il particolare oggetto della controversia, che non annovera precedenti di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese processuali;

il processo è inoltre esente da contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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