Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21788/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1599/2015 della CORTI D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da R.A.D. – già dipendente NATO (USAF di (OMISSIS)) transitato al Ministero della Giustizia ex L. n. 98 del 1971 – inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 3, dell’1,23% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare.

La Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero confermando la pronunzia impugnata, osservando: che sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6.12.2000), che il Consiglio di Stato (sez. 4, 28.12.2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto) da Corte Cost. 243/93; che nel contratto collettivo 1998/2000 l’IIS era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del ccnl comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’iis dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo. Riteneva che la circostanza che a decorrere dall’1.1.2003 l’indennità, alla stregua dell’art. 20, comma 3 del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero con unico motivo di impugnazione.

Il R. è rimasto intimato.

E’ stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in cui veniva proposto, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso, l’accoglimento dello stesso, la cassazione dell’impugnata sentenza con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – di rigetto della originaria domanda, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio, rileva che il ricorrente Ministero non ha depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso che, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’ avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività (Cass. n. 26108 de/30/12/2015; Cass. n. 19623 del 01/10/2015; Cass. n. 627 del 14/01/2008).

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il R. rimasto intimato.

Non è applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può essere posto a carico delle Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (in tal senso: Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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