Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2378 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 04/02/2014
Motivi genericità.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
in persona del
AGENZIA DELLE ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
IL FORTE SPA con sede in Milano, in persona del legale
INTIMATA
rappresentante pro tempore,
AVVERSO
la sentenza n.117/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 50, in data
24.09.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29143/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.117/50/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.50, il 24.09.2010 e DEPOSITATA il 14.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dalla contribuente e dichiarato la nullità
dell’impugnata
in
cartella,
quanto
basata
su
dichiarazione inefficace, perchè regolarmente emendata
dalla contribuente.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione degli artt. l del D.L.
n.143/2003 nonché 8,9 e 11 della Legge n.289/2002,
richiamando il principio della irrevocabilità della
dichiarazione di condono.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)1 giudici di merito hanno ritenuto legittimo
l’operato della società, nella considerazione che la
stessa avesse usufruito della legislazione, vigente,
succedutasi, sottesa a consentire un ampliamento dei
termini, originariamente fissati, secondo “una
procedura a formazione progressiva, con termini via via
2
l
rinnovati ed estesi”.
4)
Ciò posto, la questione posta dal motivo del
ricorso, sembra, doversi esaminare e decidere, avendo
riguardo al principio secondo cui “La
proposizione,
specifiche
attinenze al “decisum” della sentenza
impugnata
e’ assimilabile
alla
mancata
enunciazione dei motivi richiesti dall’art.
numero
4
inammissibilita’
d’ufficio”(Cass.
cod.
del
proc.
civ.,
ricorso,
n.21490/2005,
con
366
conseguente
rilevabile
anche
n.7046/2001,
n.9995/1998).
Va, in vero, considerato, che a fronte della precitata
ratio della sentenza di appello, essenzialmente basata
sulla legittimità dell’ultima emenda, stante l’unicità
della sequela procedimentale della dichiarazione di
condono, quale desumibile dal complessivo quadro
normativo applicabile, l’Agenzia ha formulate censure,
peraltro generiche, riferibili, esclusivamente, alla
irrevocabilità della dichiarazione integrativa
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, con il rigetto del ricorso, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
3
con il ricorso per cassazione, di censure prive di
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il P sidente
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il