Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2378 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 04/02/2014

Motivi genericità.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
in persona del

AGENZIA DELLE ENTRATE,

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
IL FORTE SPA con sede in Milano, in persona del legale
INTIMATA

rappresentante pro tempore,
AVVERSO

la sentenza n.117/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 50, in data
24.09.2010, depositata il 14 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
1

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29143/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.117/50/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.50, il 24.09.2010 e DEPOSITATA il 14.10.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dalla contribuente e dichiarato la nullità
dell’impugnata

in

cartella,

quanto

basata

su

dichiarazione inefficace, perchè regolarmente emendata
dalla contribuente.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione degli artt. l del D.L.
n.143/2003 nonché 8,9 e 11 della Legge n.289/2002,
richiamando il principio della irrevocabilità della
dichiarazione di condono.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)1 giudici di merito hanno ritenuto legittimo
l’operato della società, nella considerazione che la
stessa avesse usufruito della legislazione, vigente,
succedutasi, sottesa a consentire un ampliamento dei
termini, originariamente fissati, secondo “una
procedura a formazione progressiva, con termini via via
2

l

rinnovati ed estesi”.
4)

Ciò posto, la questione posta dal motivo del

ricorso, sembra, doversi esaminare e decidere, avendo
riguardo al principio secondo cui “La

proposizione,

specifiche

attinenze al “decisum” della sentenza

impugnata

e’ assimilabile

alla

mancata

enunciazione dei motivi richiesti dall’art.
numero

4

inammissibilita’
d’ufficio”(Cass.

cod.
del

proc.

civ.,

ricorso,
n.21490/2005,

con

366

conseguente

rilevabile

anche

n.7046/2001,

n.9995/1998).
Va, in vero, considerato, che a fronte della precitata
ratio della sentenza di appello, essenzialmente basata
sulla legittimità dell’ultima emenda, stante l’unicità
della sequela procedimentale della dichiarazione di
condono, quale desumibile dal complessivo quadro
normativo applicabile, l’Agenzia ha formulate censure,
peraltro generiche, riferibili, esclusivamente, alla
irrevocabilità della dichiarazione integrativa
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, con il rigetto del ricorso, per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
3

con il ricorso per cassazione, di censure prive di

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni

Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il P sidente

svolte in relazione e dei richiamati principi, che il

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