Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO

VINCENZO, DI MEGLIO ALESSANDRO, FABIANI VINCENZO, giusta mandato

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 53/5, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PETROCELLI MICHELE e SALVIA ANTONIO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 903/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

3/11/05, depositata il 05/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. TOFFOLI Saverio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado di rigetto della domanda dell’assicurato diretta alla rivalutazione dell’indennita’ di mobilita’, dichiarava il diritto dell’interessato all’adeguamento nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT di tale indennita’ per gli anni dal 1998 al 2002.

La Corte d’appello riteneva che la L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12 avesse ripristinato la funzionalita’ della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 3 e della altre disposizioni normative o contrattuali rinvianti alla c.d. scala mobile.

E’ manifestamente fondato il ricorso per Cassazione dell’INPS (illustrato da successiva memoria) – a cui resiste l’intimato con controricorso – basato sulla denuncia di violazione e falsa applicazione del suindicato L. n. 449 del 1997, art. 54 e della L. n. 449 del 1997, con riferimento alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 3.

Dalla sentenza n. 10379/2001 e’ desumibile il riassuntivo principio di diritto secondo cui “il criterio di adeguamento automatico posto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, comma 5 convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. 1 riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilita’ dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull’indennita’ di mobilita’, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non e’ piu’ incrementabile in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT; ne’ la diversita’ del meccanismo di indicizzazione dell’indennita’ di mobilita’, rispetto a quello relativo all’integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimita’ costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Cost., sia perche’ la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilita’, sia perche’ la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un’esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilita’ dell’indennita’ di mobilita’ oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali” (in senso conforme cfr. le sentenze 16152/2002, 14412/2002, 9142/2004, 12772/2004 e numerose altre).

Ne’ appare conferente la circostanza che la L. n. 449 del 1997, art. 54, comma 12 abbia previsto la sostituzione del riferimento legale o contrattuale dell’indice c.d. sindacale, gia’ utilizzato tra l’altro per la determinazione dell’indennita’ di contingenza, con un altro indice Istat, in quanto la L. n. 223 del 1991, art. 7 faceva riferimento agli aumenti dell’indennita’ di contingenza e non dell’indice utilizzato per le variazioni di quest’ultima (Cass. 8805/04 ed altre). Cosi’ come non appare potersi attribuire valore innovativo alla previsione da parte del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 5 (modificato dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 7), secondo cui, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali per la disoccupazione, compresa la disciplina dell’indennita’ di mobilita’. Appare evidente, infatti, che il legislatore delegato con tale disposizione ha manifestato l’intenzione di non dare attuazione per il momento alla delega di cui L. n. 144 del 1999, art. 45 (comma 1, lett. r) relativamente al previsto adeguamento annuale dell’indennita’ di mobilita’ nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

E’ inammissibile e comunque assorbita la richiesta di modifica della statuizione sulle spese del giudizio contenuta nel controricorso.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rigetto della domanda nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Nulla per le spese dell’intero giudizio ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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