Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2378 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4923-2008 proposto da:

V.M.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLIA depositato il

15/02/2007, n. 1303/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra V.M.S., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatole dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 14 giugno 1997, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso alla Corte d’appello. Questa, con decreto depositato il 15 febbraio 2007, rilevato che non era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi uno scarso interesse al giudizio; tenuto conto dell’oggetto del giudizio (riguardante il riconoscimento di un compenso aggiuntivo pari all’1% dello stipendio); quantificata in tre anni la durata congrua del processo, determinava l’indennizzo annuo in Euro 750,00 e complessivamente, per poco più di sei anni di ritardo già maturatosi, in Euro 4.715,97.

Compensava fra le parti le spese di causa, motivando la compensazione con la mancata opposizione alla domanda da parte della Presidenza del Consiglio convenuta e il carattere necessario del processo, che non consente all’Amministrazione convenuta di provvedere alla riparazione senza l’intervento del giudice. Avverso tale decreto l’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2008, formulando nove motivi. Quest’ultima resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità di alcuni dei motivi formulati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme e detto principio avendo liquidato un indennizzo inferiore a 1000,00 Euro per ogni anno di ritardo ed avendo compensato le spese.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 1 e 6 della CEDU, sempre in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo.

Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 della CEDU. Si deduce che il modesto valore della controversia non può determinare la riduzione dell’indennizzo al di sotto della somma di Euro 1000,00 annui.

1.2. I motivi attengono tutti alla quantificazione dell’indennizzo e vanno decisi congiuntamente. Il primo e il quarto vanno dichiarati inammissibili per l’inadeguatezza del quesito formulato. Il secondo e il terzo vanno rigettati perchè infondati.

Il decreto impugnato, nel liquidare un indennizzo di 750,00 Euro per ogni anno di ritardo, ha motivato la liquidazione di tale importo considerando che trattavasi di giudizio dinanzi al TAR Campania; che non era stata presentata istanza di prelievo; che ciò, pur non facendo venir meno il diritto all’indennizzo, era espressione di scarso interesse alla sollecita decisione del giudizio, che comportava un riduzione dell’ordinario indennizzo. Con i motivi in esame si deduce sostanzialmente che tale quantificazione violerebbe immotivatamente i criteri di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte di Strasburgo, vincolanti per il giudice italiano e ricompresi fra Euro 1.000,00 e 1.500,00 per ogni anno. Ininfluenti sarebbero, infatti, rispetto a tali standard minimi, la mancata proposizione di atti d’impulso processuale e la modestia della posta in gioco.

In proposito – secondo quanto è stato già affermato da questa Corte in precedenti decisioni (vedasi per tutte Cass. 18 giugno 2010, n. 14753) – va considerato che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati da quella Corte per i casi simili.

Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione.

Relativamente al caso di specie va considerato che, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 conv. nella L. n. 133 del 2008 – a norma del quale “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2” -questa Corte aveva statuito che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, andasse riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, la cui mancata o ritardata presentazione può incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione spettante, con riferimento all’art. 2056 cod. civ. richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28507;

Cass. 12 ottobre 2005, n. 19801; 12 ottobre 2005, n. 19804; 22 gennaio 2008, n. 1365). Ciò in quanto l’istanza di prelievo, prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, (e richiamata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 19) con lo scopo di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la trattazione anticipata rispetto agli altri pendenti sul ruolo, non costituisce adempimento necessario, ai fini dello svolgimento del processo amministrativo e la CEDU ha più volte rilevato, nella sua giurisprudenza, che in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione nel calcolo del periodo di ragionevole durata del processo non possa avere influenza l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, in quanto quell’omissione o quel ritardo non sospendono nè differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda proposta.

Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto sostanziale avallo dalla CEDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi c. Italia), la quale, in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. P Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Quanto al caso di specie, va considerato che il D.L. n. 112 del 2008, pur disponendo per il futuro (Cass. 28 novembre 2008 n. 28428; 10 ottobre 2008 n. 24901), evidenzia e da rilievo legislativo alla circostanza che nei giudizi amministrativi l’istanza di prelievo, nella prassi, ha da lunghissimo tempo assunto una funzione di segnalazione al giudice del permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, molte volte venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione, quali atti di autotutela o sanatorie. Con la conseguenza che la sua mancata presentazione, con il passare del tempo dalla proposizione della domanda, ha finito con il costituire indice, quanto meno, di scarso interesse alla stessa.

Nell’ambito di tali principi, pertanto, la liquidazione dell’indennizzo effettuata nel decreto impugnato non appare in contrasto con la normativa di riferimento, nè inadeguatamente motivata, con il conseguente rigetto dei motivi in esame.

2.1. Con il quinto motivo si lamenta la mancata concessione del “bonus” di 2000.00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. Con il sesto violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata pronuncia su detto “bonus”. Con il settimo motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia in relazione al su detto “bonus”.

I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010 n. 1893;

28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, che era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

3.1. Con l’ottavo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese sul presupposto della contumacia della parte convenuta. Il motivo è inammissibile, non avendo la decisione impugnata fondato la compensazione delle spese sulla contumacia della parte convenuta.

4.1. Con il nono motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla disposta compensazione delle spese, per non avere la Corte d’appello motivato la compensazione. Anche tale motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello specificamente motivato in ordine alla compensazione e non contenendo il motivo alcuna critica riguardo a tale motivazione, ma lamentando genericamente una sua supposta mancanza, mentre la sintesi con la quale si conclude il motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. non è coerente con il suo contenuto e fa anch’essa erroneo riferimento ad una compensazione motivata sulla contumacia dell’Amministrazione convenuta.

Il ricorso deve essere rigettato con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili il primo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo e il nono motivo; non fondati il secondo e il terzo. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro seicento, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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