Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23779 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21479-2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in RAVENNA, VIA MEUCCI 7,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MAESTRI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 582/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 3 aprile 2019 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di O.K., cittadino della Nigeria, avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della status di rifugiato, e, in subordine, della protezione sussidiaria e della cd. protezione umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che le dichiarazioni del richiedente erano condivisibilmente state ritenute dal giudice di primo grado inattendibili e comunque concernenti mere vicende private; b) che neppure era sussistente una situazione di violenza indiscriminata; c) che con l’impugnazione non erano stati indicati precisi presupposti idonei a sorreggere la richiesta di protezione cd. umanitaria; d) che, in ogni caso, la vicenda non poteva farsi rientrare nei casi speciali indicati dal D.L. n. 113 del 2018, conv. con L. n. 132 del 2018.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, denunciando l’inadeguatezza dell’accertamento dei fatti del giudice di merito, che si sarebbe sottratto al dovere di cooperazione istruttoria officiosa.

La doglianza è inammissibile per assoluta genericità, giacchè, a fronte di un articolato giudizio di inattendibilità della narrazione, neppure indica quali radicali carenze argomentative siano ravvisabili nè quali direzioni istruttorie avrebbero dovuto essere percorse.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omesso esame di un fatto decisivo, in relazione ai presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente, la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulla ritenuta inattendibilità del ricorrente, senza considerare la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione a corsi di formazione.

La doglianza è inammissibile.

La Corte territoriale non ha affatto correlato il rigetto della domanda, formulata in estremo subordine al rigetto delle prime due, ma ha rilevato l’assenza di motivi ulteriori idonei a sorreggere la pretesa, in linea con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti causae petendi, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata (Cass. 31 marzo 2020, n. 7622).

Siffatta conclusione non è impugnata dal ricorrente, il quale si limita a indicare, in termini generici, del tutto assertivi e senza alcun puntuale riferimento a risultanze processuali legittimamente entrate a far parte del materiale istruttorio, circostanze che neppure deduce di avere sottoposto all’attenzione del giudice di merito.

3. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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