Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23779 del 24/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 24/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 24/09/2019), n.23779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7495-2016 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI;
– ricorrente principale –
contro
F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO BERTI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/09/2015 R.G.N. 8777/2011.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
che:
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 21.9.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha condannato Telecom Italia s.p.a. a risarcire il danno subito dal dipendente F.C. per demansionamento subito nel periodo agosto 2001 – dicembre 2002;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. e il controricorrente ha resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale;
3. la società ha depositato verbale di conciliazione intervenuto in sede giudiziale l’8.11.2018 ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente – anche – la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta totale definizione di ogni questione intercorsa tra loro, con conseguente rinuncia agli atti (compresi quelli pendenti avanti a questa Corte) e compensazione delle spese di lite;
4. il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un mutamento della situazione evocata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019