Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23778 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 24/09/2019), n.23778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23029/2018 proposto da:

M.M.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico

II n. 4, presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasqualino Gaetano

Mario giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto da M.M.K. per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, in quanto fuggito nel 2008 dal Bangladesh per sottrarsi alle violenze e minacce dei membri del gruppo “(OMISSIS)”, che volevano costringerlo a partecipare alle attività del partito nella sua zona di provenienza ((OMISSIS)).

2. Il rigetto si fonda sulla mancanza di qualsivoglia rischio di persecuzione, sulla non credibilità del racconto, sull’insussistenza di “conflitto armato interno generalizzato” nel paese di origine e sulla mancata allegazione di specifici profili di vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto che “in Bangladesh è rimasta a vivere la sua intera famiglia, madre, fratelli e sorelle” e che “l’unico motivo economico e di povertà non può fondare il suo diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

3. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Difetto di motivazione. Illogicità. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; Art. 6, par. 4 della Direttiva comunitaria n. 115/2008; L. n. 881 del 1977, art. 11; artt. 113,115 e 116 c.p.c. – art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.”, il ricorrente lamenta la mancata valutazione del livello di integrazione raggiunto in Italia (ove lavora come domestico) e l’omesso vaglio comparativo sulle proprie condizioni di vita in caso di rimpatrio, anche alla luce delle violenze fisiche subite, che lo avevano costretto al ricovero ospedaliero.

5. Il motivo, che presenta alcuni profili di inammissibilità – in quanto prospetta in modo confuso censure eterogenee, pone questioni di merito, veicola vizi motivazionali in modo difforme dal paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. Sez.U, 8503/2014;. Cass. 27415/2018) e contiene riferimenti ad un Paese diverso da quello di origine (Mali) – è infondato.

6. Invero, il tribunale ha negato la tutela invocata in questa sede sulla scorta di una valutazione complessiva che include: la non credibilità del racconto (in quanto generico e poco verosimile); la situazione socio-politica del Bangladesh, non appartenendo il richiedente alle categorie di soggetti colpiti da episodi di violenza e arresti illegali (v. rapporti Human Rights Watch, e Amnesty International e EASO del 2017); le vicissitudini del ricorrente antecedenti la presentazione della domanda (ha lavorato per tre anni in Iran, poi nel 2012 è andato in Grecia dove è stato anche arrestato, quindi è fuggito da un centro per rifugiati in Ungheria, infine ha vissuto in Italia in clandestinità dal 2015 al 2017, e solo ad aprile 2018 ha stipulato un contratto di lavoro); la situazione familiare (in Bangladesh vive la famiglia composta da madre, fratelli e sorelle).

7. Al riguardo occorre richiamare l’orientamento di questa Corte per cui l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, le condizioni di indigenza e i problemi di salute non rilevano ex sè ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, essendo a tal fine necessario che tali situazioni siano l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di origine, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. 28015/2017, 25075/2017, 26641/2016). Occorre inoltre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6” (Cass. 4455/2018).

8. Proprio su queste basi è stato di recente ritenuto, in un caso analogo, “che le generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del paese di provenienza, non rientrano nel novero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità, nel caso di specie neppure specificamente allegate, contemplate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19” (Cass. 31670/2018).

9. Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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