Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23778 del 11/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16109-2016 proposto da:

STE.PAS. DI S.S. E P.E. S.N.C., (P.I. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO PLAISANT;

– ricorrente –

contro

FINPLAST S.R.L.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 28/04/2016,

depositato il 16/05/2016 emesso sul procedimento iscritto al

n27/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Finplast s.r.l. chiese il fallimento della Stepas s.n.c. e il ricorso venne respinto dal tribunale di Cagliari per la ritenuta insussistenza dei presupposti ex art. 1 L. Fall., con compensazione di spese;

la Stepas propose reclamo in ordine alla statuizione sulle spese;

il reclamo è stato rigettato dalla corte d’appello di Cagliari;

la Stepas ricorre adesso per cassazione con unico motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. quanto alla esistenza di gravi ragioni legittimanti la compensazione delle spese suddette;

l’intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

il motivo è manifestamente infondato;

non v’è dubbio che in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, la corte d’appello, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 L. Fall. (v. C. cost. n. 328-99), sia tenuta a provvedere sulla domanda del debitore di condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali; così che il decreto è al riguardo impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. nella parte in cui regola le spese, in quanto definitivo e decisorio su un diritto soggettivo (v. tra le tante Cass. n. 22476-04; Cass. n. 19643-05; Cass. n. 16976-06); tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è possibile denunciare in sede di legittimità il vizio di violazione di legge in tema di spese giudiziali quando le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione, applicabile ratione temporis ex L. n. 69 del 2009), risultino illogiche o erronee (per tutte, da ultimo, Cass. n. 6059-17; e v. anche Cass. n. 11122-16);

si può procedere alla compensazione quando la decisione di merito sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa (v. Cass. n. 24234-16);

nella specie la motivazione con cui la corte d’appello ha giustificato il rigetto del reclamo in ordine alla decisione del tribunale di compensare le spese non è illogica, nè appare erronea: essa si basa sulla considerazione che in nessun modo la parte istante avrebbe potuto verificare, prima dell’avverso deposito dei bilanci nella sede prefallimentare, la mancanza del presupposto di cui all’art. 1 L. Fall., al punto che informazioni alla guardia di finanza erano state richieste dal giudice fallimentare d’ufficio;

si tratta di argomentazione non implausibile al fine di ritenere esistenti le condizioni, pur eccezionali, di compensazione delle spese di giudizio; argomentazione che implica valutazioni in fatto istituzionalmente riservate al giudice del merito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

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