Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23777 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21572-2019 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in BRESCIA, VIA VITTORIO

EMANUELE II N. 109, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

GILARDONI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 167/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 25 gennaio 2019 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di H.N., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e di quella cd. umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che il richiedente aveva onestamente riconosciuto che il suo espatrio era stato determinato da motivi puramente economici; b) che l’attuale condizione del Paese di provenienza non si caratterizzava per una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata; c) che era carente qualunque allegazione in ordine a circostanze che avrebbero potuto giustificare la concessione della cd. protezione umanitaria.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per avere la Corte territoriale escluso la protezione sussidiaria, senza considerare la situazione del (OMISSIS) e la condizione di vulnerabilità che discendeva dalla provenienza da siffatto Paese e dalla permanenza in Libia.

La doglianza è inammissibile per l’assoluta genericità di formulazione, priva di qualunque indicazione di fonti disponibili di conoscenza che sarebbero state trascurate dalla sentenza impugnata e delle obiettive risultanze processuali sulle quali riposerebbero le asserzioni appena indicate.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 in relazione al diniego della cd. protezione umanitaria.

Anche tale doglianza è inammissibile per una assoluta genericità di formulazione adattabile a qualunque provvedimento impugnato, quale che ne sia il contenuto. E una spia indicativa si trae dal riferimento nel ricorso alla decisione di una Corte territoriale diversa da quella di Torino.

3. In conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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