Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23777 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 24/09/2019), n.23777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23026/2018 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pasqualino Gaetano

Mario giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano O.E. per ottenere lo status di rifugiato, o in subordine la protezione sussidiaria o quella umanitaria, avendo dovuto abbandonare il suo Paese dopo essersi recato a (OMISSIS) per sfuggire alla persecuzione religiosa degli abitanti del villaggio d’origine (ove si era rifiutato, in quanto di religione cristiana, di affiancare come sommo sacerdote il padre, rappresentante del culto del dio A.) nonchè a causa degli scontri tra musulmani e cristiani che imperversavano in Nigeria.

2. Il rigetto è stato fondato sulla mancanza dei presupposti delle tutele invocate, poichè – rispettivamente – il ricorrente non aveva specificato il soggetto non statuale autore della pretesa persecuzione (peraltro consistita solo nella minaccia di riti e maledizioni), la regione dell’Edo State non era più interessata da una situazione di “conflitto armato interno” e non ricorrevano seri motivi di vulnerabilità, “trattandosi di soggetto partito già in età adulta, munito di capacità professionale specifica in quanto esercente in patria l’attività di tassista, nonchè fornito dei riferimenti familiari dati dalla moglie e dai figli con i quali è in contatto”.

3. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione.

4. Il Ministero ha resistito con controricorso, corredato da memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Difetto di motivazione. Illogicità. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 6, par. 4, della Direttiva comunitaria n. 115/2008; L. n. 881 del 1977, art. 11; artt. 113,115 e 116 c.p.c. – art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.”, il ricorrente lamenta la mancata valutazione del livello di integrazione raggiunto in Italia, da considerare comparativamente con le condizioni personali in caso di rimpatrio, tenuto conto della “condizione di conflitto latente nella regione di provenienza”.

6. Il motivo, oltre ad essere affetto da alcuni profili di inammissibilità – in quanto prospetta in modo confuso censure eterogenee, pone questioni di merito, veicola vizi motivazionali in modo difforme dal paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. Sez.U, 8503/2014;. Cass. 27415/2018) e contiene riferimenti ad un Paese diverso da quello di origine (Mali) è altresì infondato.

7. Invero, il Tribunale ha respinto la richiesta di protezione di tipo umanitario, per assenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, dopo aver effettuato una valutazione comparativa tra le condizioni di vita del richiedente in Italia (inesistenza di legami personali e familiari, o di problemi di salute) e nella regione nigeriana di provenienza (presenza di moglie e tre figli con i quali è ancora in contatto; pregresso svolgimento dell’attività lavorativa di autista), tenuto conto anche delle cd. COI ritualmente acquisite (in particolare, rapporto EASO del giugno 2017).

8. Segue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese, stante la genericità delle difese svolte dal controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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