Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23775 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 21484-2019 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in VIA ALPIGNANO 28 –
TORINO, presso l’avv. LUCA SCHERA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI TORINO, depositata il
29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/06/2020 dal consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con provvedimento depositato il 29 maggio 2019 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 nell’interesse di S.M., con atto depositato il 19 settembre 2018, ad oltre nove mesi di distanza dalla comunicazione del provvedimento di diniego della commissione territoriale, intervenuta il 15 dicembre 2017.
2. Avverso tale provvedimento, nell’interesse del soccombente, è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta manifesta illogicità e carenza della motivazione, per avere il Tribunale disatteso la richiesta di rimessione in termini in ragione dell’ignoranza incolpevole dei termini processuali e della negligenza del difensore che assisteva il richiedente.
La doglianza è infondata.
L’istituto della rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. 6 luglio 2018, n. 17729).
Nel caso di specie, a parte la stessa incertezza in fatto, che emerge dalla deduzione delle circostanze che avrebbero determinato la tardiva proposizione, comunque appare evidente: a) che il ricorrente neppure prende posizione sul fatto che il dispositivo del provvedimento e l’avviso circa modi e tempi dell’impugnazione gli fossero stati comunicati nella lingua francese, da lui stesso indicata come conosciuta; b) che l’altra condotta è imputabile al difensore dello stesso, in tal modo collocandosi al di fuori dell’area delle cause non imputabili.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo nella sostanza il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020