Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23775 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. I, 14/11/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Ricciotti

11, presso l’avv. Michele Sinibaldi, rappresentato e difeso dall’avv.

Tatozzi Camillo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico

211, presso l’avv. Riccardo Andriani, rappresentata e difesa

dall’avv. Piccirilli Giovanni Osvaldo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 46 del

17.1.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.10.2011 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Sinibaldi per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 14.3.2005 il Tribunale di Chieti, in accoglimento del ricorso proposto da C.S., pronunciava la separazione personale dal coniuge S.P., addebitandola al convenuto e ponendo a suo carico un assegno per il mantenimento della moglie e della figlia minore.

La decisione, impugnata dallo S., veniva confermata dalla Corte di appello dell’Aquila che in particolare, per la parte di interesse, rilevava l’infondatezza dell’eccezione di nullità della prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado. Contro la detta sentenza S. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l’intimata, con i quali rispettivamente denunciava:

1) violazione degli artt. 184 e 244 c.p.c., con riferimento alla tardività della richiesta di ammissione di prova testimoniale. Ed infatti, il giudice istruttore della causa aveva rinviato ex art. 184 c.p.c., comma 2 all’udienza del 26.3.2003, concedendo termine fino a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie e di ulteriori dieci giorni per repliche; l’ammissione della prova testimoniale era stata richiesta con memoria del 28.2.2003 e quindi tardivamente, come d’altra parte eccepito, dapprima con memoria di replica del 15.3.2003 e quindi all’udienza del 14.5.2003, a seguito dell’istanza di rimessione in termini in tale sede proposta; il giudice istruttore aveva ritenuto inammissibile la prova in questione, ma l’aveva ammessa parzialmente sotto altro aspetto, ritenendo avvenuta la relativa deduzione nella narrativa del ricorso introduttivo; la denunciata illegittimità era stata poi ritenuta infondata sia dal tribunale che dalla Corte di appello con decisione che, per quanto riguarda quest’ultima, sarebbe errata essendo “sfuggito al giudice di appello che la C., nel depositare memoria ex art. 184, aveva chiesto l’ammissione di prova testimoniale non sui fatti (ancorchè genericamente) dedotti nel terzo capoverso del ricorso, ma sui diversi capitoli specificati nella memoria”. La parte avrebbe dunque rinunciato all’istanza originaria, formulandone una di diverso contenuto, e comunque la richiesta sarebbe irrituale, per la mancata indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti su cui riferire;

2) violazione dei medesimi articoli del codice di rito, per il fatto che sulla prova ammessa erano stati chiamati a deporre i testi indicati nella memoria ex art. 184 c.p.c., mentre il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 184 c.p.c., comma 1 riguarderebbe non soltanto la formulazione dei capitoli, ma anche l’indicazione dei testimoni. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, poichè contengono sostanzialmente un’unica censura (quella concernente l’asserita rinuncia alla prova testimoniale richiesta con il ricorso introduttivo va all’evidenza disattesa perchè nuova, implicante un giudizio di merito non consentito in questa sede e non confortata da alcun riscontro) consistente nella pretesa erroneità del provvedimento di ammissione della prova testimoniale richiesta dalla C., in quanto irritualmente e tardivamente formulata, e sono fondati nei termini appresso precisati.

Ed invero, premesso che ai sensi dell’art. 244 c.p.c. la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (C. 10/5072, C. 05/12959) nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, applicabile nella specie, il termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 184 c.p.c., comma 1 per deduzioni istruttorie concernenti la prova testimoniale riguarda sia la formulazione dei capitoli che l’indicazione dei testi, circostanza da cui discende che una volta che il giudice abbia provveduto sulle richieste avanzate dalle parti, ovvero sia scaduto il termine a tal fine concesso, non è più possibile effettuare la detta indicazione ovvero integrare la lista dei testimoni. Nè rilevano in senso contrario le deduzioni svolte in proposito dalla controricorrente, deduzioni consistenti nell’affermata tempestività della richiesta di ammissione alla prova contraria e nel potere del giudicante, in tema di diritto di famiglia, di disporre anche di ufficio mezzi di prova.

Sul primo punto va infatti considerato, da una parte, che la prospettazione è viziata sul piano dell’autosufficienza, per la mancata trascrizione dei capitoli di prova di cui (come prova contraria) sarebbe stata chiesta l’ammissione e, dall’altra, che dalla sentenza impugnata (oltre che dagli atti di parte) non emerge l’allegazione di dati astrattamente rilevanti a sostegno dell’assunto della C. a proposito dell’addebito della separazione personale. Quanto al secondo, è sufficiente considerare che nella specie il punto in contestazione non riguardava questione concernente la determinazione dell’obbligo di mantenimento di un minore, ma la prova in tema di addebito della separazione personale dei coniugi, e che comunque, anche a voler accedere all’assunto della C., non sarebbe ugualmente configurabile il vizio denunciato, trattandosi al più di mancato esercizio del potere discrezionale richiamato.

Il ricorso conclusivamente deve essere accolto sotto il profilo indicato, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo accolto concernente l’addebito della separazione personale dei coniugi e rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione, per un nuovo esame al riguardo in ragione degli atti istruttori ritualmente acquisiti, e con esclusione, quindi, della prova testimoniale espletata a seguito della istanza tardiva di S.C.. Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla pronuncia di addebito e rinvia alla Corte di Appello dell’Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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