Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23775 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23775

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13191-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

n.74, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA LOMBARDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUANA GARZIA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CEPA S.P.A. IN FALLIMENTO CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE,

in persona del curatore in carica,elettivamente domiciliata in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA RICCI ARMANI;

– controricorrente –

avverso il Decreto del TRIBUNALE di FIRENZE n. cronol. 4808/2016,

depositato il 07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

F.F. ricorre per cassazione, con un motivo, avverso il decreto col quale il tribunale di Firenze ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di Cepa s.p.a. in liquidazione;

denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 647 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ. perchè il tribunale, non ammettendo al passivo il capitale di cui al decreto ingiuntivo posto a base della domanda (siccome non munito della dichiarazione giudiziale di esecutorietà ex art. 647), avrebbe errato nel non ammettere le spese legali della procedura monitoria;

la curatela resiste con controricorso e memoria.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, atteso che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, in modo da costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. (v. di recente Cass. n. 3987-16), ed è ovvio che tale principio vale anche in relazione alle spese portate dal decreto stesso;

in contrario non è pertinente invocare quanto affermato da Cass. n. 2112-14;

questa decisione si pone in esatta linea di continuità con l’orientamento sopra citato, mentre il principio attinente alle spese è stato ivi affermato con riguardo non alle spese del monitorio, ma a quelle “della procedura esecutiva (..) corrispondenti ad attività processuali esposte nella nota spese e necessarie a far progredire la procedura esecutiva, prima del fallimento, sino al deposito dell’istanza di vendita”; le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA