Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23775 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24640/2020 proposto da:

O.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Flavio Grande, del

Foro di Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1045/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 21.4.2020, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di O.D. volta al riconoscimento dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia O.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per avere la Corte di merito reputato non credibile il suo racconto relativo alle circostanze che l’avevano indotto a fuggire dal suo Paese d’origine ((OMISSIS), (OMISSIS)), siccome privo di riscontri oggettivi e parzialmente divergente nella sua versione giudiziale rispetto a quanto era stato riferito davanti alla Commissione, senza tuttavia valutare, ai fini della credibilità, la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui al cit. art. 3, comma 5, lett. a), c) e d);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 e art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale ritenuto dirimente, al fine di escludere il diritto alla protezione umanitaria, il fatto che le informazioni reperibili sulla zona di sua provenienza non fornissero l’immagine di un luogo colpito dalla violenza endemica tale che la sola presenza sul territorio possa essere causa di pericolo per l’incolumità di chi vi abita, senza tener conto del fatto che, all’epoca dei fatti per cui è causa, l’ordinamento italiano non aveva ancora recepito il principio di diritto dell’Unione secondo cui non può ritenersi meritevole di protezione colui che proviene da una zona non pericolosa del proprio Paese d’origine;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 1, lett. c), art. 6, comma 2 e art. 14, nonché del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere la Corte di merito ritenuto che la sua volontà di sottrarsi a presunte pressioni per partecipare ad atti criminali costituisse vicenda privata che, in quanto non riferibile ad organizzazioni specifiche, non rilevava ai fini della protezione umanitaria, senza considerare che rilevante all’uopo è piuttosto il danno inferto da soggetti non statuali qualora le autorità pubbliche non possano o non vogliano offrire adeguata protezione;

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 6, per non avere la Corte territoriale verificato autonomamente la sua possibilità di ricorrere alle autorità pubbliche per ottenere protezione, addossandogli piuttosto l’onere di darne prova;

che, con il quinto e il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e, rispettivamente, nullità della sentenza, per avere la Corte di merito affermato che dal suo stesso racconto sarebbe emerso l’intervento repressivo della polizia locale in danno dei componenti del gruppo criminale da cui egli voleva allontanarsi, senza tuttavia specificare ove ed in quale sede egli avrebbe dichiarato tutto ciò;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che questa Corte ha chiarito che la valutazione di affidabilità del richiedente protezione, pur costituendo il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da svolgersi alla luce dei criteri specifici indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, onde il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, dà nondimeno luogo ad un giudizio i cui esiti in termini di attendibilità o inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, specialmente, Cass. n. 11925 del 2020);

che, nella specie, il ricorrente non indica alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici territoriali, pretendendo piuttosto di censurare la motivazione perché il giudizio di non credibilità sarebbe stato fondato sui soli parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. b) ed e) e nulla la Corte avrebbe detto su quelli di cui alle lett. a), c) e d);

che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica che non abbia riflessi sulla decisione adottata, onde è inammissibile un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, senza che si spieghi in che modo essa avrebbe influenzato la decisione in ordine alle domande o eccezioni proposte (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 13373 del 2008);

che il secondo motivo è infondato, dovendo ribadirsi la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico o la misura più gradata della protezione sussidiaria non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, di talché il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. nn. 13088 e 18540 del 2019, 23776 del 2020);

che il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando intorno all’affermazione dei giudici territoriali secondo cui “la volontà di sottrarsi a presunte pressioni per partecipare ad atti criminali costituisce vicenda privata non riferibile ad organizzazioni specifiche, che non rileva al fine di ottenere la protezione umanitaria, emergendo dallo stesso narrato dell’appellato l’intervento repressivo della Polizia locale su componenti del gruppo criminale da cui voleva allontanarsi e pertanto non può ritenersi inesistente la possibilità di ricorrere all’Autorità per ottenere la relativa protezione” (così pag. 4 della sentenza impugnata);

che al riguardo va subito rilevata l’infondatezza delle censure di cui al quinto e al sesto motivo, avendo la sentenza fatto rinvio al “narrato dell’appellato” per giustificare l’affermazione concernente la possibilità di un intervento delle autorità locali preposte alla protezione dell’ordine pubblico e non essendo ravvisabile alcun vizio di nullità (e men che meno un omesso esame circa un fatto decisivo) nel solo fatto che in motivazione non venga riportato compiutamente il luogo processuale da cui è tratta l’affermazione ascritta alla parte, motivo di censura potendo semmai essere che la parte detta affermazione non abbia mai fatto;

che, ciò posto, correttamente la Corte di merito ha escluso la ricorrenza delle specifiche condizioni di vulnerabilità occorrenti per la protezione umanitaria, essendo consolidato il principio secondo cui le “vicende private” debbono considerarsi estranee al sistema della protezione internazionale, potendo i c.d. soggetti non statuali considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. nn. 9043 del 2019, 24214 del 2020), ciò che nella specie è stato positivamente escluso sulla base, appunto, del “narrato” dell’odierno ricorrente;

che proprio per ciò è infondato anche il quarto motivo, non avendo i giudici territoriali addossato al ricorrente l’onere di provare l’idoneità dei presidi di sicurezza del proprio Paese a offrirgli la protezione occorrente, ma avendola piuttosto positivamente desunta dalle sue stesse dichiarazioni;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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