Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23774 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/10/2020), n.23774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19481-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in TORINO, VIA VALERE’

14, presso lo studio dell’avvocato MARIELLA CONSOLE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2125/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 18 dicembre 2018 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di D.L., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria.

2. La Corte territoriale ha osservato: a) che l’appellante aveva insistito sulla credibilità del racconto, senza considerare che, secondo il Tribunale, siffatto profilo era privo di rilievo, dal momento che la sussistenza dei presupposti della protezione invocata doveva essere apprezzata alla luce della situazione attuale del Paese di provenienza e non avendo riguardo a quella esistente al momento dell’espatrio; b) che, peraltro, l’appellante neppure aveva censurato i rilievi del primo giudice, secondo il quale la situazione del (OMISSIS) era in via di normalizzazione e che proprio l'(OMISSIS) – ossia il partito del quale il richiedente e il padre erano simpatizzanti – era ormai al potere; c) che neppure erano ravvisabili profili di vulnerabilità, giacchè l’immigrazione era da attribuire a mere ragioni di ordine economico.

3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con la puntualizzazione di cui subito infra. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione, al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due punti del ricorso sono dedicati alla invocata applicabilità della disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e alla prospettazione della questione di legittimità costituzionale, in relazione all’ipotesi che si opini diversamente.

Il tema è superato dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno recepito l’interpretazione proposta dal ricorrente, affermando che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande sono, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L. (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

2. Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, rilevando: a) che la mai contestata veridicità del racconto del richiedente consentiva di dare per accertato che egli si fosse allontanato da una situazione di effettiva vulnerabilità; b) che il lungo tempo trascorso dal suo allontanamento dal (OMISSIS) avrebbe reso più difficile il suo reinserimento lavorativo; c) che ulteriori profili di vulnerabilità erano connessi al diritto alla salute e all’alimentazione; d) che il ricorrente ha maturato un ottimo livello di integrazione.

La censura è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito, in linea generale, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476).

Tale è appunto il caso di specie, nel quale, senza alcuna considerazione del radicale mutamento dei rapporti politici sottolineato dalla sentenza impugnata, il ricorrente insiste nell’indicare profili di vulnerabilità, in termini meramente assertivi e privi di qualunque correlazione con le obiettive risultanze processuali.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello, sia in ragione dell’auspicata cassazione della sentenza impugnata, sia in dipendenza della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.

La doglianza, sotto il primo profilo, è superata dalla declaratoria di inammissibilità del precedente motivo.

Sotto il secondo profilo, va ribadito che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese dal momento che il Ministero intimato non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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