Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23773 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23773

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12221/2016 proposto da:

Z.G., P.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO

CASTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LUCIANO MENGHINI;

– ricorrenti –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

n. 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PALMIRO FRANCO TOSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2885/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

a seguito di sentenza del tribunale di Rovigo n. 466-07, dichiarativa dell’improcedibilità della domanda avanzata da G.L. contro la Turchese Costruzioni s.n.c., per il risarcimento dei danni da errata esecuzione di un appalto, veniva promosso un procedimento arbitrale che si concludeva con lodo del 18-7-2008;

G. impugnava il lodo dinanzi alla corte d’appello di Venezia onde ne fosse dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 9, sì da accertarsi poi la responsabilità civile della società, peraltro oramai cessata, e dei soci Z.G., T.E. e P.V., con loro conseguente condanna al risarcimento dei danni;

i predetti venivano dichiarati contumaci e la corte d’appello, con sentenza non definitiva in data 29-10-2014, pronunciava la nullità del lodo e, con successiva sentenza definitiva in data 14-12-2015, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni;

i soci Z. e P. (della cessata Turchese Costruzioni) ricorrono per cassazione avverso entrambe le sentenze, allegando che la non definitiva non sarebbe stata loro notificata;

deducono in unico mezzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., in relazione alla notificazione dell’atto di impugnazione del lodo presso il domicilio da loro eletto nel processo arbitrale, con conseguente nullità di entrambe le sentenze; l’intimato replica con controricorso.

Considerato che:

il ricorso è manifestamente infondato e tanto rende inutile l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del terzo socio, T., litisconsorte processuale in base alla sentenza d’appello, al quale il ricorso non risulta notificato (v. Cass. S.U. n. 23542-015);

l’orientamento giurisprudenziale evocato dai ricorrenti a presidio dell’affermazione di nullità della sentenza (con riferimento a Cass. Sez. U n. 3075-03 e poi anche a Cass. n. 21338-13; Cass. n. 16748-13; Cass. n. 9394-11) non è pertinente, in quanto relativo alle procedure arbitrali soggette alle norme anteriori al D.Lgs. n. 40 del 2006;

per gli arbitrati soggetti ratione temporis a quelle norme era in effetti da aversi per consolidato il principio secondo cui l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’avesse difesa nel procedimento arbitrale, con conseguente nullità della notificazione medesima ove effettuata in tale modo; il vizio era ritenuto altresì emendabile con effetto ex tunc in caso di costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione medesima (v. anche Cass. Sez. U n. 6856-03);

sennonchè tale orientamento è oggi superato dal nuovo testo dell’art. 816 bis c.p.c., comma 1, nella parte in cui prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e che “in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione”;

la norma, inserita dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, a far data dal 2 marzo 2006, si applica, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. citato, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; il che può considerarsi nella presente causa un fatto pacifico, dal momento che l’arbitrato, secondo la stessa esposizione dei ricorrenti, era stato proposto dopo la sentenza del tribunale di Rovigo n. 466 del 2007, dichiarativa dell’improcedibilità della domanda;

il ricorso va dunque rigettato e al rigetto segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA