Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23772 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. II, 28/10/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 28/10/2020), n.23772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21081-2019 proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLETTA PELINGA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 6223/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è state impugnate da R.M. il provvedimento n. 6223/2019 del Tribunale di Ancona con ricorso fondato su tre motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda veniva rigettata.

Impugnata la decisione della detta Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva integralmente rigettato col citato provvedimento del Tribunale.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo del ricorso lamenta la “violazione e falsa applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 in relazione al riconoscimento (preteso dal ricorrente) di status di rifugiato politico”.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, invero genericamente e senza neppure specifica indicazione di parametro normativo, la pretesa “violazione e falsa applicazione della normativa concernente il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

3.- Il terzo motivo è così testualmente rubricato: “violazione e falsa applicazione della normativa D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (diritto alla protezione umanitaria)”.

4.- Tutti e tre i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Il provvedimento oggetto del ricorso innanzi a questa Corte, facendo corretta applicazione della normativa citata e dei principi giurisprudenziali applicabili nella fattispecie, ha dato corretta soluzione alla domanda svolta dall’odierno ricorrente.

Tanto con riguardo a tutti i tre distinti profili della istanza di protezione internazionale.

In particolare la decisione gravata ha acclarato la non ricorrenza, nell’ipotesi per cui è giudizio, delle condizioni di legge (solo) alla cui stregua sarebbe stato possibile riconoscere lo status di rifugiato politico.

Il ricorso, comunque, non coglie la ratio del provvedimento per cui è ricorso per cassazione:

Come innanzi già accennato la decisione gravata – con specifiche, argomentate ed esaustive motivazioni (v. pp. 5 ss. del provvedimento impugnato) – ha dato conto dell’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di quanto chiesto dal ricorrente.

Tanto affrontando ogni aspetto della questione e, quindi, l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale.

I motivi sono, quindi, del tutto infondati così come il ricorso nel suo complesso. Più specificamente va evidenziato quanto segue.

Tutti i motivi non si confrontano con la ratio della decisione oggi gravata innanzi a questa Corte.

La decisione di integrale rigetto di ogni pretesa forma di protezione si fonda sulla apposita valutazione, in fatto, svolta correttamente dal Giudice del merito e non più sindacabile innanzi a questa Corte.

E’ stata, infatti, esclusa e ritenuta “del tutto insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dal D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a) e d)”.

Il Tribunale ha anche rimarcato la “non credibilità di quanto dichiarato” dal ricorrente.

Ebbene, al cospetto di tale accertamento fattuale svolto dal Tribunale del merito, i motivi ed il ricorso nel suo complesso si limitano – in sostanza – alla riproposizione non di errori di diritto, ma alla perorazione di una diversa ricostruzione fattuale non più espletabile innanzi a questa Corte.

5.- Alla affermata infondatezza dei motivi del ricorso congiuntamente esaminati e respinti, consegue il rigetto del ricorso nel suo complesso.

6.- Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio stante l’assenza di controricorso della parte intimata.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis, se dovuto non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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