Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23772 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21687/2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio 15, presso

lo studio dell’avvocato Stefano Mungo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Davide Baiocchi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Bologna, Sez. Forlì-Cesena;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3113/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 4.11.2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di B.A. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia B.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per avere la Corte di merito ritenuto l’inattendibilità e non credibilità del suo racconto circa le ragioni della fuga dal suo Paese d’origine ((OMISSIS));

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 14, per avere la Corte territoriale ritenuto che la situazione (OMISSIS) fosse tale da non esporlo a grave e irreparabile danno in caso di rimpatrio;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per avere la Corte di merito escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che la valutazione di affidabilità del richiedente protezione, pur costituendo il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da svolgersi alla luce dei criteri specifici indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, onde il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, dà nondimeno luogo ad un giudizio i cui esiti in termini di attendibilità o inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, specialmente, Cass. n. 11925 del 2020);

che, nella specie, le censure di cui al primo motivo, lungi dal prospettare l’omesso esame di un qualche fatto decisivo, si risolvono in una generica e inammissibile richiesta di rivisitazione delle risultanze istruttorie (rectius, delle dichiarazioni dell’odierno ricorrente), peraltro nemmeno specificamente trascritte né localizzate mediante individuazione del luogo (fascicolo processuale e/o di parte) in cui in atto si troverebbero;

che del pari inammissibile è il secondo motivo, dal momento che il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l’insussistenza nella zona di provenienza dell’odierno ricorrente ((OMISSIS), (OMISSIS)) di una situazione tale da costituire minaccia generalizzata alla vita e all’incolumità di un civile, che pure è stato compiuto con riguardo alle informazioni desumibili dal rapporto EASO-COI del novembre 2018 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), è avversato sulla scorta di informazioni relative ad altra zona del medesimo Paese ((OMISSIS): cfr. specialmente pagg. 6-7 del ricorso per cassazione);

che non meno inammissibile è il terzo motivo, non confrontandosi se non genericamente la censura con la precisa valutazione dei giudici territoriali circa il fatto che “non sussiste (né mai è stata allegata) una specifica situazione di effettiva, stabile e significativa integrazione raggiunta in Italia (certamente non integrata dalla frequenza di corsi di apprendimento linguistico o di formazione al lavoro) rispetto alla quale possa formularsi, in relazione all’eventuale rimpatrio, una prognosi di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani”, specie considerando che “il richiedente” è “soggetto in età matura e personalità formata, in buona salute”, e “non presenta profili di vulnerabilità per cui possa dirsi che egli, in caso di rimpatrio, si troverebbe ad affrontare condizioni di vita inadeguate” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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