Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23771 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22082/2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Pescara, via della Fornace

Bizzarri, n. 8, presso lo Studio legale dell’avvocato Gianluca

Polleggioni, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Ancona;

– intimati –

avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- R.F., cittadino bengalese, ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di L’Aquila avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di L’Aquila, comunicata in data 4 maggio 2016, che, confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.

Con sentenza pubblicata il 22 marzo 2017, l’adita Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione così presentata, ritenendo la tardività della medesima. Ad avviso della pronuncia, l’appello, “pure correttamente proposto con atto di ricorso (ritualmente notificato al Ministero dell’Interno presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila), come dispone il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, risulta depositato in cancelleria il 7 giugno 2016, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 bis che ha definito il processo di primo grado e in particolare il 31 giorno. La comunicazione del provvedimento impugnato, per espressa dichiarazione dell’appellante, è infatti avvenuta il 4 maggio 2016, cosicchè appare evidente come fosse già intervenuta il giorno 7 giugno la decadenza dal potere di impugnare l’ordinanza ai sensi della norma applicabile”.

2.- Contro tale pronuncia ricorre R.F., promuovendo un motivo di cassazione.

Non ha svolto difese nella presente sede il Ministero, già non costituitosi nel grado di appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 19, nonchè dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Lo stesso contesta, in particolare, l’affermazione di tardività della proposta impugnazione, che è stata formulata dalla Corte abruzzese. Questa ha errato – si assume – nel ritenere determinante, per la valutazione di tempestività dell’appello, il momento del deposito dell’atto in cancelleria.

Dalla normativa di riferimento si desume invece – specifica il ricorrente – che il deposito di un atto giudiziario tramite PCT “si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda pec (i.e.: della ricevuta di avvenuta consegna)”. Con la conseguenza che il ricorso risulta in effetti tempestivo, posto che lo stesso risulta “depositato in data 2.6.2016, come dimostrato dalle ricevute pec, nonchè dalla certificazione della Corte di Appello di L’Aquila del 14.4.2017, in uno con il documento del servizio polisweb della Ministero della Giustizia che, per l’appunto, indica la data del 2 giugno 2016 come quella di avvenuto deposito”.

4.- Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis comma 7, conv. con modifiche in L. n. 221 del 2012” (cfr. Cass., 1 marzo 2018, n. 4787).

5.- Il ricorso va quindi accolto e la controversia rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, che la esaminerà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Rinvia la controversia alla Corte di Appello di L’Aquila che la esaminerà in diversa composizione e provvederà anche nelle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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