Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23771 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 4599/2016 4604/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4585/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., sia quale procuratore e difensore

dell’avvocato CA.EM., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. C.N.;

– intimato –

sul ricorso 4590/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A. quale legale rappresentante dell’associazione tra

professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO CA. C. M.,

sia quale procuratore e difensore dell’avvocato CA.EM.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. C.N.;

– intimato –

sul ricorso 4593/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., sia quale procuratore e difensore

dell’avvocato C.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. CA.EM.;

– intimato –

sul ricorso 4596-2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4599/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4604/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4606/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4607/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., quale legale rappresentante dell’associazione

tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO CA. C.

M., sia quale procuratore e difensore dell’avvocato

CA.EM., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. C.N.;

– intimato –

sul ricorso 4611/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., quale legale rappresentante dell’associazione

tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO CA. C.

M., sia quale procuratore e difensore dell’avvocato

CA.EM., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. C.N.;

– intimati –

sul ricorso 4613/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., sia quale procuratore e difensore

dell’avvocato C.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. CA.EM.;

– intimato –

sul ricorso 4614/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4617/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., rappresentato e difeso da sè medesimo e

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

AVV. C.N., AVV. CA.EM.;

– intimati –

sul ricorso 4619/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANCARLO DEL ZOTTO e

MARCO DEL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

AVV. M.A., in proprio e quale legale rappresentante

dell’associazione tra professionisti STUDIO LEGALE ASSOCIATO

CA. C. M., sia quale procuratore e difensore

dell’avvocato CA.EM., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

AVV. C.N.;

– intimato –

per il ricorso iscritto al n. 4585/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 311/2016 del TRIBUNALE di PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4590/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 324/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4593/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 318/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4596/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 315/2016 del TRIBUNALE DI PORDEONONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4599/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 314/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4604/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 322/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4606/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 316/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4607/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 321/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4611/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 320/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4613/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 312/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4614/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 317/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4617/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 313/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

per il ricorso iscritto al n. 4619/2016 R.G. di questo Ufficio

avverso il decreto n. Cron. 325/2016 del TRIBUNALE DI PORDENONE,

depositato il 14/01/2016;

udita la relazione delle cause svolte nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Lo studio legale associato ” Ca. C. M.” e M.A. e Ca.Em., il primo quale legale rappresentante dell’associazione professionale ed entrambi anche in proprio, hanno chiesto, L. Fall., ex art. 101, l’ammissione dell’associazione professionale, o, subordinatamente, dei due associati M. e Ca., in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2, o, subordinatamente, in via chirografaria al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il credito di 9.962,36 Euro derivante da prestazioni professionali.

2. Il Giudice delegato del Tribunale di Pordenone, con decreto del 10 marzo 2015, ha respinto l’istanza con la seguente motivazione “l’assunzione dell’incarico e la relativa prestazione sono risultati contrari alla diligenza, perizia e buona fede richieste al professionista, cui era stato altresì conferito il mandato 3.11.2012 con analisi della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di (OMISSIS) s.r.l. La constatazione dell’ormai consolidato stato di insolvenza avrebbe dovuto comportare la pronta esecuzione degli adempimenti conseguenti, previsti dalle norme concorsuali, risolvendosi ogni altra attività in un aggravamento del dissesto dell’impresa”.

3. Con ricorso L. Fall., ex art. 98, depositato il 9 aprile 2015 gli avvocati M., C. e Ca., quali legali rappresentanti della omonima associazione professionale, e, il primo e il terzo anche in proprio, hanno proposto opposizione allo stato passivo.

4. Si è costituita la curatela fallimentare e ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per essere stato notificato il ricorso oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

5. Il Tribunale di Pordenone, con decreto del 13 gennaio 2016, ha ammesso, in via privilegiata, gli avvocati M. e Ca. al passivo fallimentare per il credito richiesto di 9.962,36 Euro.

6. Propone ricorso per cassazione la curatela fallimentare e, in via preliminare, chiede la riunione del giudizio relativo al ricorso in esame, recante il n. R.G. 4585/016, a quelli relativi all’impugnazione per cassazione di altri, connessi decreti emessi dal Tribunale di Pordenone nei confronti delle medesime parti, con i quali sono stati ammessi al passivo del fallimento (OMISSIS) altri crediti per prestazioni professionali dei contro ricorrenti.

7. L’avv. M.A., in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale associato ” Ca. C. M.”, nonchè quale procuratore e difensore dell’avv. Ca.Em., replica con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

8. Preliminarmente va disposta, in accoglimento della richiesta del ricorrente, la riunione al presente giudizio di una serie di giudizi relativi a controversie identiche, quanto alle parti e alle ragioni del contendere, che concernono altri crediti per prestazioni professionali dei controricorrenti la cui ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) è stata disposta dal Tribunale di Pordenone con decreti coevi a quello impugnato con il ricorso n. 4585/16 R.G..

9. Si tratta dei seguenti ricorsi, di cui si indica il numero di ruolo e l’importo del credito in contestazione: ricorso n. 4590/16 (Euro 569,07); ricorso 4593/16 (Euro 4839,80); ricorso 4596/16 (Euro 1185,55); ricorso 4599/16 (Euro 109,18); ricorso 4604/16 (Euro 2314,18); ricorso 4606/16 (Euro 2655,53); ricorso 4607/16 (Euro 1237,97); ricorso 4611/16 (Euro 233,46); ricorso 4613/16 (Euro 2271,41); ricorso 4614/16 (Euro 1386,13); ricorso 4617/16 (Euro 4267,95); ricorso 4619/16 (Euro 9704,30).

10. Il ricorso n. 4619/016 e quelli ad esso riuniti presentano identici motivi, il cui esame sarà pertanto compiuto per una sola volta.

11. Con il primo motivo dei ricorsi la curatela fallimentare deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 99,conseguente al mancato rilievo dell’inammissibilità per tardività dell’opposizione allo stato passivo.

12. Con il secondo e terzo motivo la curatela fallimentare deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. e della L. Fall., artt. 25,31,43,167,168 e il vizio di omessa motivazione quanto al rigetto dell’eccezione di inadempimento dei professionisti al mandato loro conferito da (OMISSIS) il 3/5 novembre 2012 che, se diligentemente e puntualmente eseguito, avrebbe reso inutile l’attività per la quale sono state proposte le istanze di ammissione al passivo.

13. Con il quarto motivo dei ricorsi si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quanto agli artt. 1362,1363,1364,1366 c.c., con riferimento agli artt. 2229 c.c. e segg., come conseguenza dell’errata interpretazione dell’art. 4, commi 1 e 4, del mandato professionale. Specificamente la curatela lamenta che erroneamente il Tribunale ha escluso dall’oggetto del mandato professionale sottoscritto il 3 novembre 2012 la prestazione di assistenza davanti agli organi giurisdizionali nelle cause sia attive che passive.

14. Il primo motivo è infondato perchè, come è già stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 19018 del 10 settembre 2014 e n. 19653 del 1 ottobre 2015) qualora il curatore (ed eventualmente i creditori contro interessati) si siano regolarmente costituiti nel giudizio di impugnazione dello stato passivo, il vizio della notificazione derivante dal mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore è sanato ex tunc. Tale orientamento giurisprudenziale, espressione del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, deve ritenersi applicabile anche nel caso in esame, disciplinato ratione temporis dalla L. Fall., art. 99, novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, senza che occorra interrogarsi sulla condivisibilità dell’isolata pronuncia (Cass. civ., sez. 6-1, ordinanza n. 3082 dell’8 febbraio 2011) che afferma la natura perentoria del termine di dieci giorni per la notificazione previsto dalla predetta norma.

15. Il secondo motivo è inammissibile perchè deduce confusamente violazioni di legge (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 3554 del 10 febbraio 2017), senza specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, in tal modo impedendo a questa corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 24298 del 29 novembre 2016 secondo cui risulta inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata).

16. Quanto alla censura di cui al terzo motivo, il ricorso non risulta conforme ai requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezioni unite n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente che denunci il vizio di motivazione del provvedimento impugnato deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

17. Anche il quarto motivo è inammissibile, in quanto contiene una censura che, pur facendo riferimento ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362,1364 e 1366 c.c., attiene sostanzialmente al merito dell’attività interpretativa compiuta dal Tribunale di Podernone, che ha ritenuto, sulla base di una logica e coerente motivazione fondata sul dato testuale, escluse dal mandato professionale del 3 novembre 2012 quelle attività di assistenza davanti agli organi giurisdizionali effettivamente prestate e per le quali è stata proposta l’istanza di ammissione al passivo. Attività che – rileva il tribunale – sarebbero comunque state assunte dalla curatela ove il fallimento fosse stato precedentemente dichiarato.

18. Tutti i ricorsi, in conclusione, devono essere intergralmente rigettati.

19. Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dispone la riunione al presente ricorso di quelli nn. 4590/16, 4593/16, 4596/16, 4599/16, 4604/16 4606/16, 4607/16, 4611/16, 4613/16, 4614/16, 4617/16, 4619/16 e li rigetta.

Condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.300, di cui Euro 1.300 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del fallimento ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA