Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23771 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21623/2020 proposto da:

A.H., rappresentato e difeso dall’Avv. F. Christian Di Nardo,

del Foro di Bologna;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3415/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 2.12.2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di A.H. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e comunque dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o, in via gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia A.H. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione in giudizio ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, art. 8, commi 2 e 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, artt. 117 e 183 c.p.c., per non avere la Corte di merito fatto corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della sua credibilità e non aver conseguentemente attivato il proprio dovere di cooperazione istruttoria in relazione al racconto dell’attentato alla moschea sciita a seguito del quale egli era fuggito dal suo Paese d’origine (Pakistan);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, e art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 14, lett. c), cit., sulla scorta della lettura parziale di fonti informative non più attuali;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per non avere la Corte di merito considerato la circostanza da lui dichiarata che la polizia locale sarebbe corrotta;

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, lett. c-ter), e art. 28, nonché della direttiva comunitaria n. 115/2008, per non avere la Corte di merito ravvisato la condizione di specifica vulnerabilità utile ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante il buon livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia;

che, con riguardo al primo motivo, giova premettere che la valutazione di affidabilità del richiedente protezione, pur costituendo il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione da svolgersi alla luce dei criteri specifici indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, onde il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, dà nondimeno luogo ad un giudizio i cui esiti in termini di attendibilità o inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, specialmente, Cass. n. 11925 del 2020);

che, nella specie, la censura è manifestamente inammissibile, risolvendosi in una mera richiesta di riesame delle risultanze istruttorie sulla scorta delle quali i giudici territoriali (come già il primo giudice) sono pervenuti al giudizio di non credibilità soggettiva;

che a non diverse conclusioni induce la circostanza della presunta erroneità della traduzione delle dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa dal ricorrente circa il tempo dell’attentato alla moschea, trattandosi di vicenda di fatto inammissibilmente veicolata per la prima volta in questa sede di legittimità;

che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, stabilisce che la domanda di protezione debba essere esaminata “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite”;

che, nel caso di specie, l’accertamento sulla situazione esistente nella provincia del Punjab è stato condotto in maniera rispettosa delle prescrizioni di legge (cfr. in particolare pag. 6 della sentenza impugnata, dove il riferimento al rapporto EASO del luglio 2016), per modo che le critiche svolte in ricorso, lungi dal rivelare una qualche violazione di esse, mirano piuttosto e inammissibilmente a proporre una diversa lettura delle fonti richiamate dai giudici di merito, che peraltro non escludono la sussistenza di ogni forma di violenza, ma piuttosto di una situazione di violenza generalizzata assimilabile ad un conflitto armato;

che parimenti inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, è il terzo motivo, atteso che le dichiarazioni asseritamente rilasciate dal ricorrente sia alla Commissione territoriale sia al Tribunale circa la corruzione della polizia locale e di cui la Corte non avrebbe tenuto conto non sono trascritte, nemmeno nella parte necessaria a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né si dice in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esse sarebbero in atto reperibili;

che del pari inammissibile è il quarto motivo, atteso che nulla si dice in ricorso circa il tempo e il modo in cui le circostanze indicate a pag. 9 del ricorso e relative al livello d’integrazione raggiunto in Italia sarebbero state introdotte nel giudizio di merito;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA