Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23770 del 11/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017),  n. 23770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Azienda Agricola P.A., elettivamente domiciliata in Roma

via Val d’Ossola 25 scala A interno 9, presso l’avv. Grazia Virginia

Bellinvia, rappresentata e difesa dall’avv. Alfio Franco Amato

(p.e.c. alfio.amato(at)pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095.842697)

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

AGRIGEST società cooperativa a responsabilità limitata;

– intimata –

avverso il decreto n. 1664/2014 della Corte di appellò di Catania,

emesso in data 29 ottobre 2014 e depositata il 2 dicembre 2014, n.

R.G. 1664/2014.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La AGRI.GEST, società cooperativa a responsabilità limitata, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania il 20 gennaio 2001 con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ditta Azienda Agricola P.A., della somma di Lire 70.174.972 quale corrispettivo di una fornitura di agrumi.

2. La cooperativa opponente ha eccepito la improponibilità dell’azione monitoria in relazione all’art. 26 dello statuto sociale che devolve tutte le controversie insorte tra soci e società a un collegio arbitrale; ha eccepito la incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Patti ex art. 19 c.p.c.. Nel merito ha eccepito la insussistenza delle condizioni per l’accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo r trattandosi di corrispettivo, ancora da determinare, di un contratto di conferimento in conto commissione di prodotti agricoli da parte dell’Azienda Agricola associata alla cooperativa.

3. Si è costituita la Azienda Agricola P.A. e ha contestato sia la dedotta qualità di socia della cooperativa, sia l’eccezione di improponibilità dell’azione, per nullità della clausola compromissoria, sia la fondatezza nel merito dell’opposizione ribadendo la natura di compravendita da attribuire alla fornitura.

4. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 125/07, ha accolto la preliminare eccezione di improponibilità e ha revocato il decreto ingiuntivo compensando le spese processuali fra le parti.

5. La Corte di appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado modificando la motivazione dei primi giudici e accogliendo l’eccezione di merito relativa alla mancata prova della natura di contratto di compravendita da attribuire alla fornitura.

6. Ricorre per cassazione la Azienda Agricola P.A. con un motivo di impugnazione1 con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, artt. 115 e 116 c.p.c., omessa o quanto meno insufficiente e, per certi versi, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

7. Non svolge difese la cooperativa AGRI.GEST.

Ritenuto che:

8. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., per mancata indicazione e produzione in giudizio dei documenti su cui il ricorso è fondato. La ricorrente deduce solo astrattamente, e senza censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la violazione del principio dell’onere della prova, pretendendo che la Corte di appello abbia operato una indebita inversione dello stesso a suo carico laddove, invece, la Corte di appello ha, per un verso, ritenuto provata la qualità di socia della ditta “Azienda Agricola P.A.” e, se pure ha considerato inapplicabile alla specie la clausola statutaria di cui all’art. 26, ha tuttavia rilevato il mancato assolvimento dell’onere probatorio, gravante sulla odierna ricorrente, in merito alla non riconducibilità della fornitura al normale schema operativo della cessione dei prodotti agricoli con prezzo da determinare, circostanza confermata dai testi escussi e non smentita dalla deposizione del teste S., ritenuta non specifica e contraddittoria dai giudici dell’appello.

9. Risultano invece pertinenti alla valutazione di merito, e quindi non scrutinabili in questo giudizio, le deduzioni della ricorrente, prive peraltro di specificità, che sono state spese per contrastare la motivazione della Corte di appello sui punti della idoneità della documentazione in atti ad attestare la qualità di socia dell’Azienda Pappalardo e della concordanza delle deposizioni testimoniali nel confermare l’operatività dello schema negoziale eccepito dalla società cooperativa Agrigest.

10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA