Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23770 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21513/2020 proposto da:

O.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Maestri del Foro

di Ravenna;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 402/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.1.2020, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di O.E. volta al riconoscimento dei presupposti per la concessione della protezione internazionale sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che avverso tale pronuncia O.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, artt. 22 e 117 Cost., degli artt. 2,3,4 e 8CEDU, della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, dell’art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 3,7,8 e 11 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere la Corte di merito ritenuto non credibile, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quanto da lui dichiarato, senza dar corso al dovere di cooperazione istruttoria;

che il motivo è inammissibile, risolvendosi in una critica affatto generica del giudizio di non credibilità formulato dai giudici territoriali e difettando persino l’allegazione di eventuali elementi di vulnerabilità tempestivamente dedotti ed eventualmente obliterati;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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