Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2377 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2377 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24286 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
COMUNE DI VENEZIA (P.I.: 00339370272), in persona
del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso,
dagli avvocati Antonio Iannotta (C.F.: NNT NTN 60S07
L736V), Maurizio Ballarin (C.F.: BLL MRZ 52E21 L736C) e Nicoletta Ongaro (C.F.: NGR NLT 60B64 F241K)
-ricorrentenei confronti di
REGIONE VENETO (C.F.: 80007580279) 1 in persona del
Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Chiara Drago (C.F.: DRG CHR 68T42
G224N), Cecilia Ligabue (C.F.: LGB CCL 54D46 L736N), Ezio
Zanon (C.F.: ZNN ZEI 57L07 B563K) e Andrea Manzi (C.F.:
MNZ NDR 64T26 1804V)
SCARABEL Antonietta (C.F.: SCR NNT 34D57 F826Z)
VALERIO Luisa (C.F.: VLR LSU 57S67 F826M)
VALERIO Giovanni (C.F.: VLR GNN 56H24 F826A)
VALERIO Stefano (C.F.: VLR SFN 63P03 F826M)
VALERIO Fabio (C.F.: VLR FBA 61116 F826H)
Ric. n. 24286/2016 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 1 di 8

Lect–L

Data pubblicazione: 31/01/2018

nezia n. 1644/2016, pubblicata in data 18 luglio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 12 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
l’avvocato Natalia Paoletti, per delega dell’avvocato Nicolò Paoletti, per il comune ricorrente;
l’avvocato Carlo Albini, per delega dell’avvocato Andrea Manzi,
per la Regione controricorrente;
l’avvocato Paolo Voltaggio, per i contro ricorrenti Scarabei e
Valerio;
l’avvocato Ferdinando T. Trivellato, per la controricorrente Gestione Liquidatoria USL 16 Veneziana.
Fatti di causa
Antonietta Scarabei, nonché Luisa, Giovanni, Stefano e Fabio
Valerio hanno agito in giudizio nei confronti della Regione Veneto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseRic. n. 24286/2016 – Sez. 3 – Ud. 12 dicembre 2017 – Sentenza – Pagina 2 di 8

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Paolo Voltaggio (C.F.: non dichiarato)
-controricorrentinonché
GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA CESSATA U.L.S.S. N.
16 VENEZIANA (P.I.: 02798850273), in persona del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana,
quale Commissario Liquidatore, legale rappresentante
pro tempore
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocati Ferdinando T. Trivellato (C.F.: TRV FDN
39A26 D442R) e Marco Vincenti (C.F.: VNC MRC 60L24
H501W)
-controricorrente – ricorrente in via incidentale condizionatanonché
UNIPOLSAI S.p.A. (C.F.: 00818570012), già Fondiaria
Sai S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore
-intimataper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ve-

guenza della perdita del congiunto Giorgio Valerio, dipendente
dell’Ospedale Civile di Mestre, deceduto in seguito alla contrazione del virus HBV sul luogo di lavoro.
La Regione Veneto, contestando tra l’altro la propria legittimazione passiva, ha chiamato in causa il Comune di Venezia e la
Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana.
Il Comune di Venezia ha a sua volta chiamato in causa la pro-

Il Tribunale di Venezia ha qualificato come domanda di manleva quella proposta dalla regione con la chiamata in causa del
comune e della gestione liquidatoria, ha quindi separato la relativa causa da quella principale e l’ha definita con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del comune e della
gestione liquidatoria, nonché della stessa Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. (chiamata a sua volta in manleva dal comune),
estromettendo le suddette parti dal giudizio principale e disponendo la prosecuzione di quest’ultimo tra gli attori e la sola
Regione Veneto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Veneto,
per sentir dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva
in favore del Comune di Venezia e/o della Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana, oltre che l’infondatezza nel
merito (anche per prescrizione) della domanda proposta nei
propri confronti. Il Comune di Venezia e la Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana hanno proposto appello incidentale chiedendo dichiararsi la prescrizione dell’obbligazione
risa rcitoria .
La Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di
primo grado, indicato il Comune di Venezia quale legittimato
passivo per le obbligazioni facenti carico all’Ospedale Civile di
Mestre nel periodo anteriore all’istituzione del servizio sanitario nazionale, ha dichiarato la «carenza di legittimazione passiva alla causa della Regione Veneto»; ha ritenuto assorbito il
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pria assicuratrice, Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A.

gravame incidentale degli enti estromessi dalla causa principale, per non essere stata impugnata la decisione di primo
grado nella parte in cui aveva qualificato come “rapporto di
manleva” quello originato dalla chiamata in causa, e per non
essere stata proposta dagli attori alcuna domanda diretta nei
confronti degli enti chiamati in causa; ha compensato integralmente le spese di lite.

Resistono con controricorso la Regione Veneto, la Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana (che propone altresì ricorso incidentale condizionato, per l’ipotesi in cui fosse accolto
un eventuale ricorso incidentale proposto da altre parti tendente ad affermare la sua legittimazione passiva), nonché Antonietta Scarabei, Luisa, Giovanni, Stefano e Fabio Valerio.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata
UnipoiSai S.p.A..
Sia il Comune di Venezia che la Regione Veneto hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Art.
360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 66 della Legge n. 833 del 1978 e dell’art. 71 Lene
Reg. Veneto n. 18 del 1980. Carenza di legittimazione passiva
del Comune di Venezia».
Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia «Art.
360, comma 1, n. 3) c.p.c. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 66 della Legge n. 833 del 1978. Sulla non trasferibilità, in capo al Comune di Venezia, del rapporto intercorso tra
l’Ospedale Civile di Mestre e il sig. Giorgio Valerio».
Il ricorso del Comune di Venezia è inammissibile, per difetto di
interesse.
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Ricorre il Comune di Venezia, sulla base di due motivi.

A seguito della qualificazione come domanda di manleva di
quella proposta dalla Regione Veneto con la chiamata in causa
del Comune di Venezia e della Gestione Liquidatoria della
ULSS n. 16 Veneziana, il tribunale ha disposto la separazione
di detta ultima controversia da quella principale, avente ad
oggetto la sola domanda originariamente proposta dagli attori
contro la Regione Veneto. In relazione a tale domanda princi-

neto (disponendo la prosecuzione del giudizio esclusivamente
per la liquidazione del quantum del risarcimento dovuto agli
attori), mentre la domanda di manleva è stata rigettata, per il
difetto di legittimazione passiva degli enti convenuti.
La Regione Veneto ha impugnato la sentenza di primo grado,
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle pretese degli attori.
La corte di appello, con la sentenza impugnata, ha deciso, in
riforma della sentenza di primo grado, esclusivamente la causa principale tra gli attori e la Regione Veneto (di fatto definendola), avendo espressamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.
Ha contestualmente chiarito (e sul punto non risultano proposte censure in via incidentale da alcuna delle parti):
a) che non era stata impugnata la qualificazione della domanda proposta dalla Regione Veneto contro il Comune di Venezia
e la Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana come
domanda di manleva (controversia nella quale il comune è risultato vittorioso in primo grado, e la decisione è passata ormai in giudicato, non essendovi stata alcuna riforma della decisione del tribunale da parte della corte di appello, in mancanza di specifica impugnazione);
b) che non erano state proposte domande dagli attori contro
gli enti chiamati in causa dalla regione, escludendo quindi una
legittimazione passiva del comune nella causa principale.
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pale, ha dichiarato la legittimazione passiva della Regione Ve-

Di conseguenza, e del tutto coerentemente, non è stata riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto l’estromissione dalla causa principale del comune e
della gestione liquidatoria, e quindi la causa non è stata rimessa al primo giudice né è stata assunta alcuna decisione in
grado di appello in merito ad eventuali pretese degli eredi Valerio nei confronti di tali enti (non essendovi domanda degli

gione Veneto estesa automaticamente agli enti da
quest’ultima chiamati in causa, in conseguenza della incensurata qualificazione della stessa chiamata in causa come domanda di manleva e non come chiamata di terzi responsabili).
I giudici di secondo grado hanno cioè definito la causa principale (in riforma della sentenza di primo grado) con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell’unico convenuto, e cioè la Regione Veneto, mentre nessuna decisione è stata di fatto assunta in relazione alla domanda di manleva (e sul
punto non risulta proposta alcuna censura in relazione ad una
eventuale omissione di pronuncia, da nessuna delle parti del
giudizio).
Orbene, in questa situazione:
a) va certamente escluso l’interesse del Comune di Venezia ad
impugnare la decisione sulla causa principale, trattandosi di
decisione riguardante un giudizio dal quale esso ricorrente è
stato definitivamente estromesso (essendosi formato il giudicato sulla sua estromissione, anche in conseguenza della
mancata impugnazione della qualificazione come domanda di
manleva di quella proposta dalla Regione e dell’accertata inesistenza di domande degli attori, nei suoi confronti);
b) a maggior ragione va escluso l’interesse del medesimo Comune di Venezia ad impugnare la decisione sulla causa di
manleva, nella quale è risultato vittorioso in primo grado, e
che non è stata oggetto di riforma in appello.
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attori e non potendosi ritenere la loro domanda contro la Re-

2. Con il suo ricorso incidentale condizionato, la Gestione Liquidatoria della ULSS n. 16 Veneziana, per l’ipotesi in cui fosse accolto un eventuale ricorso incidentale proposto da altre
parti, tendente ad affermare la sua legittimazione passiva, ribadisce i motivi già proposti in sede di merito a sostegno della
contestazione di detta legittimazione.
Il ricorso incidentale condizionato è evidentemente assorbito,

parti, e comunque in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di quello principale.
3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine (in relazione alla formulazione dell’art. 92
c.p.c. applicabile ratione temporis), sia in considerazione della
peculiare e complessa situazione processuale che ha determinato la presente decisione, sia comunque in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte in
ordine alla questione della legittimazione passiva per le obbligazioni degli enti ospedalieri anteriori alla riforma sanitaria del
1978 nella Regione Veneto.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato;

dichiara integralmente compensate le spese del giudizio
di legittimità tra tutte le parti.

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non essendo stato proposto alcun ricorso incidentale da altre

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

L’estensore

Il presidepte

Augusto TATANGELO

Giacomo TRAAGLINO

Così deciso in Roma, in data 12 dicembre 2017.

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