Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2377 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20519/2015 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato ROMA, VIA TANGORRA 9,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARAZZITA, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Responsabile della Funzione

Risorse Umane, Organizzazione e Servizi pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1302/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 1 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art.. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 23 febbraio 2015 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del primo giudice che aveva rigettato la domanda proposta da D.G.F. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra esso ricorrente e Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 1 luglio 2002 al 30 settembre 2002, l’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esse parti con condanna della società a riammetterlo in servizio nonchè al pagamento delle retribuzioni dalla cessazione del contratto a termine fino alla riattivazione del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il termine al contratto era stato apposto per “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Avverso tale decisione il D.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Poste Italiane.

Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio “…per aver il giudice del gravame fornito una contraddittoria valutazione della incidenza del riferimento alla contrattazione collettiva in sede di specificazione dei motivi giustificativi della apposizione del termine”.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello fatto riferimento alla contrattazione collettiva ed alla L. n. 56 del 1987, art. 23.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo lo è alla luce alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.) nella interpretazione fornitane da SU n. 8053 del 7 aprile 2014.

Peraltro il motivo è del tutto avulso dalla motivazione della impugnata sentenza e si limita a riportare due stralci della medesima che, invece, è logica, priva di contraddizioni ed in linea con il consolidato) orientamento) di questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286), secondo cui la specificazione delle ragioni giustificatrici può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative.

Inoltre la Corte di Appello, con valutazione correttamente motivata e priva di vizi logico-giuridici, dopo aver ritenuto che la clausola fosse specifica, ha effettuato un esame degli accordi richiamati e delle risultanze istruttorie giungendo a ritenere provata la ricorrenza in concreto delle esigenze richiamate in contratto.

Da quanto sin qui esposto discende la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso che risulta del tutto inconferente rispetto alla motivazione dell’impugnata sentenza.

Per quanto esposto si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate in favore della società controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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