Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2377 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22873-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
B. s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, B.C., rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Vincenzo OPERAMOLLA
presso il cui studio legale, sito in Trani, alla via Tassegalrdo, n.
7, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 648/3/2017 della Commissione tributaria
regionale della PUGLIA, depositata il 28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 08/11/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
– che l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti della B. s.r.l. unipersonale, che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CIR, in controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva annullato i predetti atti impositivi, sostenendo che “L’appello dell’Agenzia non apporta censure significative idonee a scalfire l’analisi effettuata dalla CTP in ordine alle risultanze di cui al pvc posto a base degli avvisi di accertamento ed alla documentazione depositata agli atti di causa. In particolare non risulta che la srl B. fosse a conoscenza della frode”;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria;
Diritto
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria del controricorrente che non è stata depositata direttamente nella cancelleria di questa Corte ma dapprima trasmessa a mezzo fax (in data 31/10/2018) e quindi spedita a mezzo posta e pervenuta anche tardivamente, in data 7/11/2018 (cfr., sulla trasmissione a mezzo fax, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22201 del 20/10/2014, Rv. 633161, e sulla spedizione per posta, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477, e più recentemente Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717);
– con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;
– inoltre, con riferimento alle ipotesi di rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) “ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)”;
– nella fattispecie in esame la motivazione della sentenza impugnata si compendia nell’affermazione già in premessa riportata, ovvero che “L’appello dell’Agenzia non apporta censure significative idonee a scalfire l’analisi effettuata dalla CTP in ordine alle risultanze di cui al pvc posto a base degli avviso di accertamento ed alla documentazione depositata agli atti di causa. In particolare non risulta che la srl B. fosse a conoscenza della frode”; trattasi, all’evidenza, di affermazione che non esplicita il ragionamento fatto dalla CTR per giungere a tale convincimento, non essendo dato sapere quali siano le “risultanze” emergenti sia dal p.v.c. della G.d.F. che dalla documentazione acquisita agli atti di causa, che rendevano fondata e convincente ” l’analisi effettuata dalla CTP”, mancando peraltro ogni riferimento utile a tale statuizione e, quindi, neppure correttamente assolto l’obbligo di motivazione per relationem con la pronuncia di primo grado, non essendo stata minimamente illustrata la critica svolta dall’Agenzia delle entrate con l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, nè riportato il contenuto dell’impugnata pronuncia che il giudice di appello ha ritenuto di dover condividere; inoltre la CTR non spiega in alcun modo da cosa risultasse che la società contribuente, che l’amministrazione finanziaria sosteneva essere coinvolta nelle cosiddette “frodi carosello”, fosse in buona fede;
– che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, che rivaluterà l’intera vicenda processuale, fornendo adeguata e congrua motivazione, e che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019