Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2377 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2377 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Indennità volo.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è
domiciliata, in Roma Via dei Portoghesi, 12 RICORRENTE
CONTRO
DONNALOIA GIACOMO residente a San Giuliano Terme,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.72/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze Sezione n. 01, in data
20.01.2011, depositata il 09 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 18 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Data pubblicazione: 04/02/2014
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.27963/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.7210112011, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze
Sezione n.01, il 20.01.2011 e DEPOSITATA il 09.02.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di
primo grado, che aveva accolto la domanda di rimborso
IRPEF per gli anni 2004 e 2005 e 2006, ritenendo
insussistenti i presupposti impositivi e fondata la
domanda di rimborso.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di silenzio
rifiuto su domanda di rimborso presentata per gli anni
dal 1998 al 2006, relativa a ritenute IRPEF subite
sull’indennità di aeronavigazione percepita, censura
l’impugnata decisione, per violazione e falsa
applicazione dell’art.51 comma 6 del TUIR.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso sembra potersi
risolvere sulla base di principi desumibili da
pregresse pronunce.
Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sentenza n.
2
l
14254/2005), in sede di esame di ricorso di un
dipendente della Provincia autonoma di Trento, hanno
avuto modo, fra l’altro, di affermare che “Poiche’ le
leggi di previdenza di categoria, come la legge
in generale un piu’ vantaggioso sistema di tutela e
di prestazioni -‘ costituendo deroga alle leggi
sulla previdenza
regole
generale,
e
comportando
contributive conseguenziali,
non
suscettibili di interpretazione analogica, non
sono
e
,
sufficiente l’esposizione al medesimo rischio per
attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti
ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso
fondo categoriale. L’assoggettamento di
dipendenti
della
Provincia
autonoma
di
Trento
(nella specie, con mansioni di pilota di elicottero
presso il servizio antincendi e protezione civile) al
regime previdenziale assicurato dall’INPDAP esclude
pertanto,
alla
luce del detto art. 38, n. 2, del
r.d.l. n. 1827 del 1935, l’operativita’ del regime
sostitutivo previsto dalla legge n. 859 del 1965 e
successive modifiche. Ne’ un siffatto assetto
normativo e’ in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.,
attesa la legittimita’ – costantemente riconosciuta
dal Giudice delle leggi 3
del
pluralismo
dei
istitutiva del “Fondo volo” – alle quali corrisponde
regimi
comparabili
varie
trattamenti
i
categorie professionali,
quelli
al
previdenziali,
spettanti
ai
non essendo
pensionistici
e
in
particolare
dipendenti privati,
regime previsto
per
i
delle
rispetto
dipendenti
di enti
pubblici”.
D’altronde,
in
tema
fiscale,
per
consolidato
orientamento giurisprudenziale (Cass. n.10646/2005, n.
26106/2005) le norme agevolative sono di stretta
interpretazione e, come tali, insuscettibili di
applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche
tassative indicate,
e
stante il divieto non solo
di applicazione analogica, ma anche di interpretazione
estensiva, posto in riferimento alla legge speciale
dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al
codice civile.
Nel caso, la sentenza, che ha affermato la possibilità
dell’applicazione del trattamento fiscale agevolato,
non appare conforme al diritto e, quindi, non sembra in
linea con il citato orientamento giurisprudenziale.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.
4
diversi
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e che, per
l’effetto, va cassa l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Toscana, procederà al
riesame e quindi deciderà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR
della Toscana.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013
Il Píesì nte
Considerato che alla stregua delle considerazioni