Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2377 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2438-2008 proposto da:

N.A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANTE MARIANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

29/11/2006, n.53522/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra N.A. con ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001 la liquidazione dell’equa riparazione, in Euro 10.750,00, per il danno non patrimoniale derivatole dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, in data 29 aprile 1998, definito in primo grado con sentenza depositata il 19 settembre 2002, appellata in data 23 ottobre 2002 e definito in appello con sentenza 15 marzo 2004. La Corte d’appello, con decreto depositato il 29 novembre 2006, rilevato che l’eccessiva durata del giudizio andava quantificata in due anni, ha liquidato un indennizzo di Euro 2.000,00, oltre alle spese del giudizio nella misura complessiva di Euro 850,00. Avverso tale decreto l’attrice ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia l’8 gennaio 2008, formulando sedici motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001 e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Il motivo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato, in quanto del tutto astratto e privo di riferimento alla fattispecie.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della CEDU, contrasto con la giurisprudenza CEDU e cassazione, per non essere stato determinato il periodo di ragionevole durata del processo. Il motivo è infondato, avendo il decreto impugnato determinato detto termine, per i due gradi del giudizio, in anni due e mesi sei, del tutto congruo in relazione ai principi fissati dalla CEDU al riguardo.

3.1. Con il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo si contesta sia l’ammontare dell’indennizzo liquidato, sia il fatto che esso sia stato ragguagliato solo al periodo di eccessiva durata del processo e non a tutta la sua durata. Anche tali motivi sono infondati, avendo la Corte d’appello liquidato Euro mille per ogni anno di ritardo, così validamente esercitando la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo con riferimento agli standard della CEDU. Mentre la liquidazione con riferimento al solo periodo di eccessiva durata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (ex multis Cass. 14 febbraio 2008, n. 3716; 14 febbraio 2008, n. 3716) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso; e tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilita di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

4.1. Con l’ottavo, nono e decimo motivo si censura la mancata concessione del “bonus” di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto trattandosi di causa di lavoro. I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto “bonus”, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il “bonus” spetta “ratione materiae”, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte in proposito nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

5.1. L’undicesimo motivo è inammissibile in relazione all’astrattezza del quesito, formulato senza alcun riferimento alla fattispecie.

6.1.1 successivi motivi, dal dodicesimo al quindicesimo, riguardano tutti la quantificazione delle spese, che si assume inadeguata in relazione ai parametri tariffari ed alle liquidazioni di esse da parte della CEDU. Esse sono state liquidate “in relazione alla natura del procedimento speciale” nella misura di Euro 850,00;di cui Euro 550,00 per onorari e 300,00 per diritti.

La censura con la quale si lamenta la mancata liquidazione delle spese “secondo gli standard Europei” è infondata dovendo applicarsi in proposito gli standard stabiliti dal diritto nazionale con riferimento ai giudizi contenziosi. Quanto ai restanti motivi, con i quali si lamenta che gl’importi su detti non siano stati liquidati secondo le tariffe per i procedimenti contenziosi e siano immotivatamente inferiori a dette tariffe, essi non possono condurre all’accoglimento del ricorso, risultando formalmente – ed erroneamente – le spese liquidate con riferimento ai procedimenti non contenziosi, ma essendo esse comunque complessivamente congrue in relazione alle tariffe per i procedimenti contenziosi, tenuto conto che il relativo computo va fatto in relazione alla somma liquidata e non a quella, molto maggiore infondatamente domandata.

Il sedicesimo motivo è inammissibile per genericità e astrattezza del quesito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro seicento, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA