Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23769 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25173-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUIRINO

MAIORANA 9, presso lo studio legale FAZZARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato AURORA NOTARIANNI;

– ricorrente –

contro

F. C. MESSINA PELORO S.R.L. in liquidazione, in persona dei

liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI N. 29, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMBRIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/05/2017 R.G.N. 282/2013.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sent. n. 347/2017, pubblicata il 3 maggio 2017, la Corte di appello di Messina, decidendo nel merito in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio, ha respinto le domande proposte da R.F. nei confronti della società F.C. Messina Peloro S.r.l. per l’accertamento della natura subordinata del rapporto e per la condanna al pagamento delle retribuzioni conseguentemente spettanti, oltre al t.f.r. e all’indennità di mancato preavviso, in relazione all’attività di medico sociale e responsabile sanitario della squadra di calcio “(OMISSIS)” svolta ininterrottamente nelle stagioni sportive dal 1996/1997 al 2005/2006;

– che, a compendio del proprio percorso motivazionale, nell’escludere che il rapporto potesse ritenersi caratterizzato dagli elementi tipici della subordinazione, il giudice di appello ha posto in rilievo la “natura certamente gratuita della prestazione”, la “presenza di un discreto margine di auto organizzazione nel farsi sostituire” e la “assenza di esclusività dell’attività svolta, ricavando (l’appellante) da altre attività propri mezzi di sussistenza”;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R., con due motivi, cui ha resistito con controricorso la F.C. Messina Peloro S.r.l. in liquidazione;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 115 e 214 c.p.c. in relazione all’art. 2719 c.c. anche sotto il profilo del travisamento di un fatto decisivo e della motivazione apparente (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito valore di prova della natura gratuita dell’incarico alla lettera in data 1 agosto 2003, sebbene egli non avesse disconosciuto la propria firma ma la conformità all’originale del documento, in quanto foglio riempito in bianco absque pactis, e l’originale della lettera non fosse mai stato depositato dalla resistente; censura inoltre la sentenza per avere omesso qualsiasi valutazione in ordine alla contraddittorietà della condotta processuale della società, che, dopo di avere affermato la gratuità dell’incarico, aveva sostenuto di avere versato al ricorrente tutti gli emolumenti che gli spettavano, e per non avere considerato il difetto assoluto di prova, sulla stessa incombente, circa la gratuità della prestazione;

– che con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094,2697 c.c. e art. 36 Cost., nonchè travisamento del fatto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito valore di prova della gratuità ad elementi (l’assenza di motivazione, da parte del ricorrente, del consenso prestato alla gratuità del proprio incarico e, correlativamente, la mancanza di denuncia di alcun vizio del consenso espresso; la ragionevole speranza che, come in effetti poi avvenuto, il figlio S. sarebbe stato inserito nello staff medico della società; il notevole prestigio conferito dall’incarico per i riflessi indubbi sulla propria attività professionale di medico dello sport, illogici e comunque privi di riscontro probatorio;

osservato:

in via preliminare che la sentenza impugnata – in contrasto con il consolidato principio, secondo il quale il ricorso per cassazione deve presentare i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 5333/2003, fra le molte conformi) – non risulta oggetto di censura nelle parti in cui la Corte di appello ha ritenuto (a) che non fosse stata fornita dal ricorrente alcuna prova “in ordine ad un’eventuale sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro” (cfr. p. 9) e (b) che – come emerso dall’istruttoria – egli avesse il potere di organizzare la propria attività, con un concreto ed effettivo margine di autonomia, pur nel necessario raccordo con l’assetto organizzativo dell’impresa e con i compiti propri della figura di responsabile sanitario di una società sportiva professionistica (cfr. pp. 8-9): e cioè ha accertato, da un lato, il difetto nel caso di specie di uno dei requisiti essenziali della subordinazione, e, dall’altro, l’esistenza di una modalità di svolgimento della prestazione convergente, nel concorso di altri elementi obiettivi, ad escludere che al rapporto potesse riconoscersi la natura rivendicata;

– che, ciò premesso, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso, non confrontandosi anch’esso con l’articolato percorso motivazionale che ha condotto la Corte a ritenere la gratuità dell’incarico e dell’attività conseguentemente svolta: valutazione fondata non soltanto sulla lettera 1/8/2003 e sull’accertamento, in sede penale, dell’autenticità della sottoscrizione del ricorrente, ma anche su altre circostanze, quali il fatto che il R. non avesse mai percepito alcun compenso per l’attività lavorativa svolta (salvo i rimborsi spese) e che, pur nel corso di un rapporto protrattosi per molti anni, non risultasse aver mai avanzato, prima della sua conclusione, alcuna richiesta di carattere economico nei confronti della società (cfr. pp. 9-10);

– che il secondo motivo deve essere parimenti disatteso;

– che, infatti, la censure mosse con riferimento agli ulteriori elementi presi in esame e valorizzati dal giudice di appello a sostegno della natura gratuita dell’attività (nell’ambito del consolidato orientamento, per il quale “Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici”: Cass. n. 11089/2012; n. 1833/2009), sostanziandosi in rilievi di incoerenza, illogicità e inadeguata valutazione delle prove, non si conformano al paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 a proposito del perimetro applicativo della riforma e degli oneri specifici di deduzione del “nuovo” vizio motivazionale;

– che, in particolare, con le suddette decisioni e con le numerose successive che ad esse si sono conformate, è stato precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”;

– che, d’altra parte, “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5” (Cass. n. 13395/2018; conforme n. 15107/2013);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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