Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23769 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27062-2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e di difesa dall’avvocato

SAVERIO SIMONELLI giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G.;

– intimato-

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CAPASSO LUIGI

che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento;

avverso l’ordinanza n. R.G. 3768/2014 del TRIBUNALE di VITERBO,

depositata l’01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo da M.G. nei confronti di R.R. che eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito, il tribunale, con ordinanza riservata in data 1.10.2015, così disponeva: “rigetta l’eccezione di incompetenza; ritenuto che le parti non hanno chiesto i termini di cui all’art. 83 c.p.c., comma 6″ rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del…”;

che avverso tale provvedimento R.R. ha proposto regolamento di competenza – chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Civitavecchia in relazione alla sua residenza in Tarquinia, cui non ha resistito l’intimato M.G.;

che il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto diretto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 43 c.p.c., nei confronti di un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza;

che invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c.; sì che il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile di impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e quindi dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (cfr. Cass. S.U. n. 20449/14, che ha confermato un orientamento più volte seguito dalle sezioni semplici); che d’altra parte non può neppure farsi riferimento all’unica eccezione a tale regola prospettata nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite alla stregua del criterio della apparenza, nel caso cioè in cui il giudice, pur non avendo disposto la rimessione della causa in decisione, abbia conclamato in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio (pur erroneo) convincimento in ordine alla idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza, e quindi al carattere decisorio del provvedimento;

che infatti nel caso in esame il giudice si è limitato a disporre il rinvio per la precisazione delle conclusioni, pur affermando brevemente il rigetto dell’eccezione di incompetenza senza tuttavia esprimere in modo inequivoco ed incontrovertibile un proprio convincimento in ordine alla definitività davanti a sè di tale pronuncia; il cui carattere interlocutorio (art. 187 c.p.c., comma 3) non può del resto ritenersi smentito dalla sommaria motivazione esposta, perchè ciò che rileva ai fini del carattere decisorio del provvedimento non è (cfr. Cass. Sez. 6-3 n. 21561/15) il fatto che il giudice esponga una propria valutazione sulla questione di competenza (l’onere della motivazione si pone, a norma dell’art. 134 c.p.c., comma 1, anche per le ordinanze), bensì per l’appunto l’eventuale manifestazione inequivoca di un suo convincimento che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità del regolamento si impone, senza provvedere a liquidazione di spese di giudizio in favore dell’intimato non avendo egli svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione 6-1 civile della Corte di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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