Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23768 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 24/09/2019), n.23768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20907/2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio, n.

19, presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lamorte Giuditta, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 94/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- C.M., cittadino maliano, ha presentato ricorso avanti alla Corte di Appello di Potenza avverso l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. del Tribunale di Potenza del 17 agosto 2015 che, facendo seguito alla decisione assunta dalla Commissione territoriale di Crotone, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella relativa al riconoscimento del diritto al permesso per ragioni umanitarie.

Con sentenza depositata il 20 febbraio 2017, la Corte territoriale ha respinto l’appello così presentato, rilevando, in particolare, che nella specie non ricorrono gli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 trattandosi di un “singolo episodio” originato da una “diatriba privata sulle modalità della preghiera tra soggetti della stessa fede islamica”; che il richiedente non ha neppure attivato, in proposito, “gli ordinari strumenti di tutela in quanto ha dichiarato di non essersi rivolto alla Polizia, ma per motivi che nulla hanno a che fare con una situazione di disordine o di violenza all’interno dello Stato”; che la situazione del Mali, pur “caratterizzata da estrema instabilità”, non è inquadrabile nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. secondo quanto, del resto, neppure risulta dedotto dal ricorrente.

2.- Avverso questa sentenza C.M. presenta ricorso, articolando otto motivi di cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nella presente fase del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 avendo la pronuncia dato peso decisivo all’unicità dell’episodio persecutorio rappresentato dal ricorrente, laddove la norma considera rilevanti in via disgiuntiva, non congiuntiva, “natura” e “frequenza” della persecuzione; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 non avendo la Corte territoriale considerato di “carattere religioso” la persecuzione di cui al racconto del richiedente; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 3 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non avere accertato d’ufficio se le istituzioni del Mali offrono, o meno, protezione di fronte alla persecuzioni causate da ragioni religiose; (iv) col quarto motivo, per omessa pronuncia di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); (v) col quinto motivo, per mancanza di motivazione in merito al rigetto della domanda di protezione basata sul D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c); (vi) col sesto motivo, come subordinato al quinto, per violazione della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); (vii) col settimo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; (viii) per omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria.

4.- Il primo di motivo di ricorso è inammissibile.

Esso non risulta confrontarsi con la complessiva ratio decidendi della pronuncia. Questa, in effetti, non si è limitata a rilevare l’unicità dell’episodio narrato, ma ha pure considerato la “gravità” della “natura” della vicenda assunta come persecutoria.

Ora, il giudizio sulla “gravità” non si esaurisce senza residui – come per contro reputa il ricorrente (per il quale “in base alla loro natura (aggressioni corporali con un bastone, con ferite agli arti e, soprattutto, alla testa, che è un organo vitale), gli atti di persecuzione subiti dal ricorrente devono essere considerati sufficientemente gravi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) – nel riscontro dei caratteri dell'”atto di violenza fisica” in cui può, ai sensi dell’art. 7, comma 2 prendere “forma” l’atto di persecuzione. Involge invece una valutazione complessiva delle diverse componenti di una “fattispecie persecutoria”: che viene così a comprendere la declinazione di motivi di persecuzione (art. 8, D.Lgs. cit.), come pure l’individuazione del soggetto “responsabile” della persecuzione (art. 5, D.Lgs. cit.).

Nella specie, la Corte territoriale ha rilevato, in particolare, che si trattava di una “diatriba privata”, di uno “scontro privato”, su questioni religiose: di una discussione o lite, cioè, che nel concreto della sua dinamica si è svolta, ed è rimasta confinata, tra soggetti singoli e semplici privati. Non risulta, d’altronde, che il ricorrente censuri – non sul piano del diritto, non sul piano del fatto l’effettuazione di una simile qualificazione.

5.- L’esclusione di trovarsi nel concreto di fronte a una fattispecie persecutoria, rilevante ai fini della protezione connessa allo status di rifugiato – che, come si è appena riscontrato, è stata posta in essere dalla Corte territoriale – comporta assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

6.- Il quarto motivo di ricorso non può essere accolto.

Il ricorrente riferisce (ricorso, p. 23) di avere formulato – sia in primo grado, che in sede di appello – una domanda di protezione sussidiaria concepita nei termini più ampi e comprensivi, come tale pure relativa alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Egli tuttavia non indica, nè richiama (dal contesto dei suoi precedenti atti difensivi), le specifiche ragioni per cui la fattispecie concreta comporterebbe – secondo la sua prospettazione – una “condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte” ovvero “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante”.

7.- Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso sono suscettibili di esame unitario, posto che fanno tutti riferimento all’ipotesi prevista, in punto di protezione sussidiaria, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

I detti motivi non possono essere accolti.

Il quinto e il sesto motivo, in particolare, muovono dal dichiarato presupposto che la sentenza impugnata abbia “accertato una situazione di violenza indiscriminata presente in Mali”, per censurare il fatto che – nonostante tale accertamento – la Corte territoriale non abbia riconosciuto tale protezione al richiedente.

Tuttavia, la Corte territoriale si è limitata a rilevare una situazione di “estrema instabilità” del Paese di origine del richiedente; senza in alcun modo riscontrare la presenza di quella situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato che unicamente legittimerebbe l’applicazione della protezione in discorso.

A sua volta, il settimo motivo muove dalla constatazione che la sentenza ha ritenuto credibile il racconto svolto dal ricorrente, per desumere che, allora, essa avrebbe dovuto ritenere fondato pure il timore di questi di andare incontro, nel caso di rimpatrio, al pericolo di danni gravi per la propria incolumità. La norma dell’art. 14, tuttavia, fa inequivoco riferimento a una situazione di tratto oggettivo, senza valorizzare in qualche modo un pericolo meramente putativo.

8.- L’ottavo motivo non può essere accolto.

Il ricorrente riferisce (ricorso, p. 32) di avere formulato – sia in primo grado, che in sede di appello – una domanda, in estremo subordine, di protezione umanitaria. E censura la circostanza che la sentenza impugnata non abbia specificamente provveduto su tale richiesta.

Il ricorrente tuttavia non indica, nè richiama (dal contesto dei suoi precedenti atti difensivi), le specifiche ragioni su cui avrebbe basato la propria richiesta nell’ambito dei giudizi di merito. Non segnala, in particolare, quale situazione di vulnerabilità affliggerebbe, secondo le deduzioni svolte nei detti gradi, il ricorrente. Sicchè la doglianza, che viene svolta al riguardo, si manifesta del tutto generica.

9.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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