Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23768 del 22/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 22/11/2016), n.23768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i

Minorenni di Palermo con ordinanza n. R.G. 483/2015 del 16/06/2015,

depositata il 24/06/2015, nel procedimento pendente tra:

R.M.;

P.A.M.;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CERONI

FRANCESCA che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, dichiararsi la competenza funzionale del tribunale

ordinario di Agrigento, con le determinazioni di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio rilevato che con provvedimento depositato il 23.1.2015 il Tribunale ordinario di Agrigento dichiarava la propria incompetenza funzionale, ritenendo competente il Tribunale per i minorenni di Palermo, in ordine al ricorso proposto da R.M. per l’affidamento esclusivo del figlio G. nato nel (OMISSIS) dalla sua unione naturale con P.A., cittadina romena;

che il tribunale motivava tale statuizione rilevando che il minore era stato affidato al servizio sociale del Comune di Agrigento con decreto del Tribunale Minorenni Palermo del 15 maggio 2013, e che quindi tale Ufficio, dinanzi al quale doveva ritenersi pendente un tipico procedimento de potestate, era competente anche per il procedimento instaurato dinanzi al tribunale ordinario;

che il Tribunale per i minorenni di Palermo, dinanzi al quale la causa è proseguita, ritenendo a sua volta di non essere competente, con ordinanza depositata il 24.6.2015 ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza;

che il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Agrigento;

ritenuto che il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale ordinario di Agrigento, atteso che: a) il procedimento introdotto dal R. dinanzi al tribunale ordinario non è diretto ad ottenere un provvedimento de potestate (artt. 330 e 333 c.c.), di competenza del Tribunale per i minorenni a norma del vigente art. 38 disp. att. c.c., essendo piuttosto diretto (non solo alla restrizione della responsabilità genitoriale della madre, bensì) alla regolamentazione complessiva dell’esercizio della responsabilità genitoriale e dei reciproci obblighi (ivi compreso il contributo al mantenimento) nei confronti del figlio minore, a norma del vigente art. 337 ter (già 317 bis) c.c.; b) tale procedimento è devoluto dal citato art. 38 alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo (nella specie incontroverso) di residenza abituale del minore, e non può subire la “vis actractiva” del tribunale per i minorenni, perchè la richiamata norma di attuazione (art. 38) attribuisce al tribunale per i minorenni competenze tassativamente individuate tra le quali non figura il procedimento ex art. 337 ter c.c. (cfr. Cass. n. 15971/15; n. 6249/16); c)a ciò può aggiungersi, per completezza, che nella specie difetta comunque anche la condizione della prevenzione del procedimento ex art. 333 dinanzi al Tribunale per i minorenni di Palermo, che non era più pendente al momento della instaurazione del procedimento in esame essendo stato archiviato, con il mantenimento temporaneo della misura amministrativa di sostegno dell’affidamento al servizio sociale.

PQM

La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Agrigento, dinanzi al quale rimette le parti. Ai sensi del D.L. n. 196 del 2003, dispone che in caso di diffusione di questo provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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