Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23768 del 11/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.11/10/2017), n. 23768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7490/2015 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, al Corso Trieste
199, presso lo studio dell’avv. Francesco Tallarico, rappresentata e
difesa dall’avv. Massimo Ferrari giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
E.M.; P.G. presso Corte d’appello di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1591/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
pubblicata il 7/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Presidente Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
C.B. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 7.4.014, emessa nel giudizio da lei promosso per ottenere la separazione dal marito E.M., nei capi in cui ha respinto il motivo del suo gravame che lamentava l’errata ripartizione da parte del primo giudice delle spese straordinarie per i figli, poste a carico della controparte nella sola misura del 50%, ed in cui, accogliendo l’appello incidentale di E. ha addebitato la separazione ad entrambi i coniugi.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
La ricorrente ha ricevuto tempestiva comunicazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d’udienza ed ha depositato memoria con la quale fa presente che la notifica del ricorso eseguita nei confronti del coniuge non è andata a buon fine.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
C., con il primo mezzo, deduce il vizio di motivazione della sentenza, che avrebbe ritenuto equa la ripartizione fra i coniugi delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli nella misura del 50% in base al presupposto, del tutto indimostrato, che ella, al pari del marito, sia percettrice di modesti redditi in nero.
Col secondo assume la nullità della sentenza per l’insanabile contraddizione, sul punto, fra la motivazione ed il dispositivo, nel quale le spese straordinarie sono state poste interamente a carico di E.M..
Con il terzo, denunciando violazione degli artt. 155 e 116 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, lamenta che la corte del merito le abbia addebitato la separazione.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto la corte del merito ha ritenuto equa la ripartizione delle spese stabilita dal primo giudice in base alle circostanze, non contestate, che entrambi i coniugi versano in stato di disoccupazione ma hanno la disponibilità di un appartamento confortevole, mentre ha meramente supposto (“eventualmente”) che sia l’uno che l’altra riescano a vivere ed a mantenere la prole grazie alla percezione di modesti redditi in nero.
Parimenti inammissibile è il terzo motivo, che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione, nel merito, della vicenda processuale, senza che sia indicato il fatto decisivo-oggetto di contraddittorio – che il giudice d’appello avrebbe ignorato e che, ove considerato, avrebbe condotto al rigetto della domanda di addebito proposta da E..
Il secondo motivo è infondato, sia perchè la mancata precisazione, nel dispositivo della sentenza, dell’obbligo di corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50% appare frutto di un’evidente omissione materiale, emendabile col procedimento di correzione, sia perchè nel rito di cognizione ordinaria, cui è soggetto il presente giudizio, l’esatto contenuto della sentenza non va individuato alla stregua del solo dispositivo, ma integrando lo stesso con la motivazione, nella parte in cui questa riveli l’effettiva volontà del giudice, con la conseguenza che, nel caso di contrasto, è per l’appunto alla motivazione che va data prevalenza(Cass. nn. 17910/015, 10727/013, 15321/012, 16488/06).
Il ricorso deve in conclusione essere integralmente respinto.
Non v’è necessità di assegnare alla ricorrente un termine per rinotificare il ricorso al coniuge, onde integrare il contraddittorio nei suoi confronti, trattandosi di attività che, essendo del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, risulterebbe in contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo(Cass. nn. 891/2016, S.U. n. 23542/015).
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017