Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23768 del 02/09/2021

Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 02/09/2021), n.23768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21250/2020 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Edoardo Cavicchi

e elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 91, presso

lo studio dell’Avv. Anna Pensiero;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia

in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3628/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 dal Cons. Dott. Luigi CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 31.12.2019, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di A.C. volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in subordine, dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o di quella umanitaria;

che avverso tale pronuncia A.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4 e art. 14, lett. c), art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost.art. 132 c.p.c. e art. 118 att. c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ancorché la situazione del suo Paese di origine (Edo State, Nigeria) fosse differente da quella rappresentata in sentenza, ed altresì per non aver considerato che, non avendo al tempo dei fatti per cui è causa l’Italia trasposto nel proprio ordinamento la facoltà di cui all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, la protezione sussidiaria non poteva essere esclusa per il solo fatto che egli non provenisse da una zona del Paese che sia essa stessa teatro di violenza indiscriminata nell’ambito di conflitti armati interni o internazionali, ben potendo egli trasferirsi altrove;

che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno escluso che nella specie potesse trovare accoglimento la domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “perché ad oggi, dalla lettura delle più autorevoli fonti informative (cfr. Rapporto COI Nigeria dell’11.5.2018 e del 28.1.2019; EASO Nigeria, Situazione della sicurezza, novembre 2018) non risultano sussistenti nella zona di eventuale rimpatrio (Edo State) situazioni tali da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell’ambito di un conflitto armato interno o internazionale, così come non vi è traccia di un qualsiasi riferimento a tale circostanza nel racconto dell’appellante”, precisando poi che le “criticità” derivanti dalla presenza del “gruppo terroristico (OMISSIS)”, dal “conflitto tra pastori e agricoltori”, dal “conflitto per il petrolio” e dall'”escalation di violenza nello Stato di (OMISSIS) legata ai furti di bestiame e al banditismo” “non riguardano l’intero Paese secondo le informazioni sulla Nigeria reperite dalle fonti più aggiornate e autorevoli”, né in specie lo “Stato del sud dove è nato l’appellante” (così la sentenza impugnata, pagg. 4-5);

che, risultando all’evidenza rispettata la lettera del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è palese che le critiche di parte ricorrente mirano ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie sulla scorta delle quali i giudici territoriali hanno accertato l’assenza, nella zona del Paese di provenienza del ricorrente, di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, ai sensi dell’art. 14, lett. c), cit.;

che la possibilità dell’odierno ricorrente “di trasferirsi in altra regione del proprio Paese”, evocata a pag. 8 del ricorso per cassazione per sostenere che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non basterebbe escludere che la zona di provenienza sia esente dalle condizioni di cui all’art. 14, lett. c), cit., è vicenda di fatto di cui la sentenza nulla dice e di cui non si precisa quando e come sarebbe stata veicolata nel giudizio di merito;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere il Ministero svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito dell’atto di costituzione redatto al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021

 

 

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