Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23767 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 28/10/2020), n.23767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3853-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERA MESSINA;

– ricorrente –

contro

– B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 12 sc. G, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELA MICHELINI;

– AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA,

in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RINO BATTOCLETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 291/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/08/2014, R.G.N. 159/2013;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 7.8.04, la Corte d’Appello di Trieste, in riforma della sentenza del tribunale di Udine del 19.2.13, ha condannato l’INPS alla restituzione della somma di Euro 2.324,26, già trattenuta sulla pensione della sig.ra B. a titolo di recupero somme concesse in prestito dall’ente di previdenza CPDEL (ente poi assorbito nell’INPS).

2. In particolare, la corte territoriale – ritenuto il datore di lavoro (l’attuale Azienda Sanitaria Universitaria Friuli centrale) estraneo al rapporto debitorio tra la lavoratrice e l’ente previdenziale, e condannato la B. al pagamento delle spese di lite sostenute dall’azienda sanitaria – ha dichiarato prescritto il credito dell’ente previdenziale per le somme in questione, per essere decorsi 16 anni dall’interruzione dei pagamenti restitutori della debitrice, a seguito del suo rientro in servizio presso l’azienda ospedaliera indicata in epigrafe e della correlativa sospensione della pensione.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resistono con controricorso le controparti; l’Azienda sanitaria ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione della L. n. 1224 del 1956, art. 13 per avere la sentenza impugnata trascurato che, essendosi trasformato il debito insoluto in quota annua vitalizia da detrarsi dal trattamento pensionistico ed avendo la pensionata ripreso servizio attivo, con conseguente sospensione della pensione, le somme non erano recuperabili se non dal momento del nuovo successivo pensionamento della lavoratrice e dunque, decorrendo solo da tale momento il termine prescrizionale, il credito non era prescritto.

5. Il motivo è infondato.

6. E’ pacifico che la ricorrente aveva ottenuto dall’ente previdenziale un prestito di durata decennale con decorrenza dal dicembre 1985, e che, cessata dal servizio nel 1987, aveva chiesto l’estinzione del residuo debito mediante quota annua L. n. 1224 del 1956, ex art. 16, comma 2 da recuperarsi sulla pensione all’epoca in godimento, con trattenute sino al mese di novembre 1995. La trattenuta veniva fatta per alcuni mesi sino al marzo 1992, data in cui la ricorrente riprendeva servizio presso l’azienda ospedaliera in epigrafe e la pensione veniva sospesa. Nel 2009, a seguito del nuovo pensionamento della ricorrente con effetto dal 31 dicembre 2008, l’INPS recuperava le residue somme dovute mediante trattenuta sulla pensione corrisposta dalla detta data. La ricorrente agiva quindi in giudizio per la restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’INPS, ritenendo prescritto il credito relativo.

7. In tal contesto, poichè a seguito del primo pensionamento e della richiesta della sig.ra B., il debito restitutorio della stessa si era trasformato in quota annua da versarsi su 13 rate annuali fino al novembre 1995, il termine prescrizionale del credito dell’ente previdenziale decorreva dalla data di debenza delle singole rate, e, per l’ultima rata, dal novembre 1995. Non può che rilevarsi, di conseguenza, il decorso nella specie del termine prescrizionale ordinario, di durata decennale, essendo intervenuta la prima nuova pretesa di pagamento del creditore solo nel 2009.

8. Nè può parlarsi nel caso di precedente impossibilità per il creditore di recupero del credito, atteso che dal momento di sospensione della pensione dell’assistita, l’INPS poteva recuperare le somme con gli strumenti ordinari.

9. Le spese seguono la soccombenza.

10. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle controparti le spese di lite, che si liquidano in Euro 900 in favore della sig.ra B. ed in Euro 300 in favore dell’azienda sanitaria universitaria per competenze professionali, oltre per entrambe Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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